I buoni fruttiferi postali di Poste Italiane sono una forma di investimento molto semplice da sottoscrivere. È possibile infatti scegliere tra la forma cartacea e quella più moderna dematerializzata e sottoscriverli mediante app, online o direttamente agli sportelli. Ecco allora le info sul piano di risparmio e sull’opposizione al rimborso.
Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: le info
I buoni postali di Poste Italiane sono, come detto, un prodotto di investimento sicuro. Questo perché sono garantiti dallo Stato Italiano. Inoltre non hanno spese di gestione, di collocamento e di rimborso ed hanno una tassazione agevolata al 12,50%.
I vari tipi di piano di risparmio
Al momento esistono due tipologie diverse di PdR ovvero di piano di risparmio. C’è quella denominata “piccoli e buoni” che come si evince dal nome permetterà la sottoscrizione di buoni dedicati ai più piccoli. Tale piano necessiterà anche di un libretto speciale dedicato ai minori su cui si dovranno collegare i diversi bfp sottoscritti. C’è poi il piano denominato “risparmio semplice” riservato soltanto a coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che permetterà di sottoscrivere buoni a 4 anni risparmiosemplice.
Bfp: opposizione al rimborso
In molti si chiedono se è possibile evitare che il cointestatario di un buono chieda il rimborso di esso senza che l’altro ne sia a conoscenza. La risposta è affermativa in quanto è possibile notificare un’opposizione al rimborso tramite notifica di ufficiale giudiziario o anche presso l’ufficio postale.
Per i buoni emessi fino al 27 dicembre 2000 l’opposizione al rimborso è ammessa da ogni coerede sui titoli cointestati o intestati a persone che sono decedute, da parte dei rappresentanti legali e da ciascun intestatario quando il buono è emesso a favore di più persone. Infine l’opposizione è ammessa da parte dei titolari i cui buoni si trovano in possesso di altre persone. In tutti questi casi il pagamento del bfp resta bloccato fino alla revoca dell’opposizione o fino ad un provvedimento autorizzativo dell’Autorità Giudiziaria.
Per quelli emessi dopo il 28 dicembre del 2000 l’opposizione al rimborso non è più ammissibile da uno o più intestatari con pari facoltà di rimborso. La restituzione di tali buoni sia dematerializzati che cartacei può però essere impedita mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Infine per quelli emessi in forma cartacea dopo il 5 settembre 2005 le Poste non procedono al rimborso sia in presenza di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria sia se c’è opposizione scritta al rimborso da uno o più cointestatari di uno degli eredi del titolo o anche del rappresentante dell’inabilitato o dell’interdetto. Questo però soltanto nel caso un cui ci sia stata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei sottoscrittori del buono fruttifero postale.
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