Buoni fruttiferi postali: sono pignorabili?

I buoni fruttiferi postali sono pignorabili? E in che modo.
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7 anni fa
1 minuto di lettura

Come abbiamo illustrato in un precedente articolo, i buoni fruttiferi postali sono uno strumento ideale per chi vuole investimenti sicuri e garantiti a fronte di guadagni non certo altissimi illustrando anche qual è l’iter burocratico per far si che cadano nella successione ereditaria. Ma quello che si vuol capire in questo articolo è se i buoni fruttiferi postali sono pignorabili dai creditori.

Pignoramento buoni fruttiferi postali: come avviene?

Il pignoramento è una espropriazione forzata che culmina con la vendita dei beni vincolati per ottenere il denaro necessario a soddisfare i creditori.

Tra i beni pignorabili rientrano anche i titoli di credito e, di conseguenza, i buoni fruttiferi postali. I buoni postali, però, sono assoggettabili ad una forma particolare di pignoramento, ovvero quello presso terzi. Poste Italiane, quindi, non dovrà rendere il bene disponibile al debitore senza l’ordine del giudice: se il debitore si presentasse allo sportello per chiedere il rimborso di quanto investito in Buoni postali dovrebbe vedersi opporre un diniego. Poste Italiane, inoltre, dovrà comunicare al creditore che ha avviato il pignoramento dei buoni disponibili presso di lei del debitore.

Il giudice, poi, dovrà ordinare a Poste italiane la vendita dei buoni fruttiferi postali necessari per rimborsare il dovuto ai creditori. Il problema del pignoramento, tra l’altro, non si pone neanche se i buoni fruttiferi sono cointestati: al cointestatario sarà riconosciuto un valore pari al 50% di quanto residuo dalla liquidazione al netto della somma necessaria al soddisfacimento del creditore.

1 Comment

  1. Ma siete sicuri di ciò che avete scritto?
    Sul web molti articoli sostengono l’impignorabilità dei buoni fruttiferi postali ai sensi dell’art 175. (Insequestrabilita’ ed impignorabilita’ dei
    buoni postali fruttiferi). – I buoni postali fruttiferi non
    sono sequestrabili ne’ pignorabili, tranne che per ordine
    dell’autorita’ giudiziaria in sede penale.
    Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento
    per successione a termini di legge”.

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