Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: come fare per chiedere il duplicato e che significa cpfr?

Si potrà richiedere il duplicato dei buoni fruttiferi postali di Poste Italiane qualora essi siano stati smarriti, distrutti o sottratti? E cosa significa la clausola cpfr? Ecco le info a riguardo.
8 anni fa
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I buoni fruttiferi postali di Poste Italiane sono tra i metodi più sicuri di investimento (anche di piccole somme) perché garantiti dallo Stato e perché permettono la restituzione del capitale investito in ogni momento. Ci si chiede però come fare per richiedere il duplicato qualora esso venga smarrito o rubato e cosa significa la scritta cpfr. Ecco le info a riguardo.

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: che significa cpfr?

La clausola apposta sui buoni fruttiferi postali cpfr significa con pari facoltà di rimborso.

Ciò sta a significare che ciascun intestatario di esso potrà richiedere il rimborso. Per farlo, però, dovrà presentare il titolo cartaceo quando si recherà all’ufficio postale per farne richiesta.

Duplicato buoni fruttiferi postali in caso di smarrimento

Poste Italiane comunica che qualora i buoni fruttiferi postali siano stati smarriti, distrutti o sottratti, si potrà richiederne il duplicato previa procedura di ammortamento secondo quanto recita la legge 948 del 30 luglio 1951. Il duplicato dei buoni si potrà richiedere presso tutti gli uffici postali mediante la compilazione delle denuncia nella quale si dovranno inserire i dati per effettuare l’identificazione del buono. In caso di sottrazione, invece, si dovranno anche presentare gli estremi della denuncia fatta presso gli Organi di Pubblica Sicurezza.

Poste Italiane informa che la richiesta del duplicato dovrà essere fatta dall’intestatario del buono o da procuratore. Nel caso gli intestatari siano più di uno allora tutti dovranno presentare richiesta, nel caso invece si tratti di un minorenne, la richiesta dovrà essere fatta dai genitori mentre nel caso i buoni siano caduti in successione, essa dovrà essere fatta dagli eredi.

Secondo quanto stabilisce la legge, poi, l’ufficio postale dovrà affliggere all’interno dei locali aperti al pubblico un avviso/ diffida per un totale di trenta giorni qualora i buoni abbiano un valore nominale al di sotto dei 516,46 euro e di novanta giorni (sempre consecutivi) qualora il buono abbia un valore uguale o superiore alle cifra di 516,46.

Quando sarà trascorso tale termine, solo allora, si potrà richiedere il duplicato che comporterà sempre il pagamento della cifra di 1,55 euro. Per altre info, leggete anche: Buoni Fruttiferi Postali di Poste Italiane: quanti cointestatari possono avere? E info rimborso anticipato.

alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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