In data 30 gennaio 2020 sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate un gruppo di decisioni tra cui quella del Collegio di Palermo che ha accolto parzialmente un ricorso in merito a buoni fruttiferi postali emessi nel 1988: è stato stabilito infatti che al cliente l’intermediario dovrà riconoscere gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal ventunesimo al trentesimo anno. Ecco cosa comunica la sentenza.
Buoni fruttiferi postali: accolto ricorso
L’ultima sentenza dell’ABF riguardante i buoni fruttiferi postali, ecco il link, riguarda un ricorso presentato il 28 dicembre 2018 per 3 buoni fruttiferi postali emessi nel 1988 della serie “P/Q”.
Quest’ultima aveva infatti comunicato che in base al D.M del 13 giugno 1986 la tabella che si trovava dietro al titolo non aveva alcun valore ai fini dell’esatta liquidazione dell’importo di rimborso. L’unico ad avere valore, invece, era il timbro apposto sul buono. È stato presentato ricorso contro tale posizione chiedendo la liquidazione dei titoli in base ai criteri riportati sulla tabella perché i bfp emessi nel 1988 erano stati sempre pubblicizzati secondo quanto riportato sulla tabella. Non era poi mai stata menzionata alcuna variazione dei tassi di interesse ed i timbri riportati sul retro non facevano riferimento agli anni successivi al ventesimo.
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Il problema da cosa nasce
I buoni fruttiferi postali in lite erano stati sottoscritti precisamente il 12 maggio 1987 ed il 25 luglio 1988 e appartenevano alla serie “Q” quella collocata nel periodo compreso tra il 1° luglio 1986 ed il 31 ottobre 1995. Per questi titoli erano stati però usati dei documenti cartacei della serie precedente “P” e della serie “O” corretti poi in serie “P”.
Tali documenti erano stati completamente aggiornati con l’indicazione sul fronte della serie di appartenenza “Q/P” mentre dietro al titolo era stata posta la tabella con i nuovi tassi di interesse riconosciuti in base ad ogni scaglione temporale.
In questo caso fino al ventesimo anno al ricorrente sono stati corrisposti gli interessi composti e calcolati in base ai tassi indicati dal DM come da timbro apposto sul retro dei buoni e dal ventunesimo al trentesimo anno per ogni bimestre l’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto del 12%.
La decisione dell’ABF
L’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Palermo ha analizzato tutta la documentazione e dagli atti ha riscontrato che sul fronte dei bfp era apposta l’indicazione originaria della serie “Q/P” mentre sul retro compariva l’indicazione dei tassi di rendimento ma anche quello di interesse da applicare fino al ventesimo anno con interesse composto nonché quello bimestrale da corrispondere dal ventunesimo al trentesimo anno calcolato sulla base dell’interesse denominato semplice corrisposto fino al ventesimo anno del 12%.
I nuovi tassi del DM dell’86, però, erano indicati soltanto fino al ventesimo anno mentre per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno non erano state modificate le condizioni di rendimento (parliamo di quelle che erano previste originariamente).
L’Arbitro ha, quindi, comunicato che la modifica dei tassi fino al ventesimo anno è valida perché stampata regolarmente sul titolo per cui i beneficiari non si possono opporre.
Per quanto riguarda, invece, gli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno non compare l’indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria. Per questo il Collegio ha disposto che l’intermediario dovrà riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal ventunesimo al trentesimo anno. Per gli anni precedenti, come detto, sono validi i tassi apposti sul retro dei titoli in conformità del D.
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