I buoni fruttiferi postali sono da sempre una delle forme di investimento preferite dagli italiani. Oggi vogliamo parlare del caso di un risparmiatore che 14 anni fa aveva investito 5.000 euro in buoni a termine denominati “18mesi”. Il problema è che quando la persona ha deciso di riscuotere la somma gli è stato comunicato che era venuto meno il suo diritto al rimborso perché trascorso troppo tempo. Ma vediamo cosa è successo.
Buoni scaduti: una nuova sentenza dice che è possibile richiedere il rimborso
Il quotidiano Ilgiorno.it riporta la storia di una persona che circa 14 anni fa ha investito 5.000 euro in bfp 18 mesi.
La persona si è rivolta quindi alla Federconsumatori della città di Milano e, grazie all’assistenza dell’associazione, ha avuto ragione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Il Collegio di Milano presieduto da Flavio Lapertosa ha infatti accolto il ricorso del risparmiatore chiedendo che gli vengano rimborsati i 5.000 euro investiti. Nella decisione viene detto che non è stato messo “il ricorrente nella possibilità di avere piena contezza del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere“. E ciò secondo l’Arbitro Bancario Finanziario annulla la prescrizione del diritto al rimborso che, come si sa, scatta dieci anni dopo che i titoli scadono. In questo preciso caso la data era quella di marzo 2017.
I dettagli
Il risparmiatore il 15 settembre del 2005 acquistò dei buoni fruttiferi postali 18 Mesi ovvero una forma di investimento di breve periodo con una durata massima di 18 mesi. Tali titoli, poi, sono rimasti nel cassetto fino a quando il risparmiatore non ha chiesto il rimborso scoprendo così che il denaro investito non era più disponibile.
Il risparmiatore ha quindi fatto ricorso comunicando di non aver avuto nessuna informazione sulla durata effettiva di essi quando ha firmato il contratto.
La replica di Poste Italiane
Come comunica il noto quotidiano Ilgiorno.it è arrivata in merito a tale faccenda anche la replica di Poste Italiane che, davanti al Collegio, ha comunicato che sul retro dei buoni in questione era riportata la scritta “18A”. Tale sigla indica la serie con termine di diciotto mesi. Le Poste, però, avrebbero dovuto consegnare al sottoscrittore insieme al buono anche il foglio informativo. Il Collegio, quindi, ha asserito che senza la prova dell’avvenuta consegna del foglio informativo “non è possibile desumere che l’intermediario (Poste Italiane, ndr) abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione“.
La prescrizione quindi dovrebbe essere bloccata secondo gli arbitri in quanto essa inizia da quando si è a conoscenza dell’opportunità di adoperare il proprio diritto. Il presidente della Federconsumatori della città di Milano il cui è Carlo Benenti, quindi, chiede a tutti coloro che sono in possesso di buoni senza indicazione del termine entro cui il diritto si prescrive di rivolgersi all’Associazione.
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