Il 17 giugno sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario si trovano le nuove decisioni pubblicate anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio una sentenza riguarda 7bfp della serie AA5 sottoscritti nelle date 7 ottobre 2002 e 9 dicembre 2002 per i quali l’intermediario ha negato la richiesta di liquidazione per prescrizione. Ecco maggiori dettagli.
Scatta ricorso bfp perché l’intermediario non vuole liquidarli per prescrizione
I 7 buoni fruttiferi postali oggetto del ricorso erano tutti della serie AA5con richiesta di liquidazione nel 2019.
Per questo potevano appartenere alla serie A5 con conseguente termine di prescrizione ventennale. Inoltre il ricorrente del ricorso denuncia la mancata consegna del foglio informativo al momento dell’emissione dei titoli. E in più il mancato invio della comunicazione di preavviso riguardante i conti dormienti.
Controdeduzioni Poste
Poste Italiane nelle sue controdeduzioni comunica invece che i buoni fruttiferi postali appartenevano alla serie AA5 che scadeva al termine del 7° anno dopo la data di sottoscrizione. Comunica poi che, a seguito del DM del 19 dicembre 2000, l’intermediario era obbligato ad esporre negli uffici postali un avviso. Quest’ultimo con le condizioni praticate e descrizione dettagliata nei fogli informativi consegnati.
In più condizioni e rendimenti erano riportati sul sito di Cassa Depositi e Prestiti e sui buoni in oggetto era presente la dicitura “a termine” sia davanti che dietro. In merito alla prescrizione, Poste comunica infine che per il Decreto su indicato essa avveniva dopo dieci anni dalla scadenza del titolo
Cosa ha deciso il Collegio
Il Collegio di Palermo ha esaminato tutti i titoli che appartenevano di fatto alla serie AA5. Riportavano la dicitura a “termine” ma non la data della scadenza.
E ancora il Collegio ha citato il DM del Tesoro del 29 marzo 2001. Esso comunicava che i buoni AA2 potevano essere liquidati in linea capitale ed interessi al termine del 7° anno dopo l’emissione con data di scadenza individuata nell’ultimo giorno del 7° anno solare dopo quello di emissione. Il diritto del ricorrente a chiederne la liquidazione si prescriveva quindi il 31 dicembre 2019 per cui alla sua data di richiesta (30 dicembre 2019) il termine non era ancora scaduto. Il Collegio dichiara quindi l’intermediario tenuto alla liquidazione dei titoli con sentenza 9640 del 9 aprile 2021.
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