L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 301 del 2 settembre 2020, fornisce utili chiarimenti relativi al trattamento fiscale dei buoni pasto. In particolare, dell’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.
L’Istante, sostanzialmente, chiede all’Ade se i buoni pasto elettronici non utilizzati durante il periodo di lockdown concorrono alla formazione del reddito da lavoro dei propri dipendenti.
Il quesito del contribuente
L’Ente pubblico (istante) riconosce una indennità di 6 euro legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la fruizione ordinaria dei buoni pasto non è stata possibile a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.
L’Istante, dunque, chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di euro 5,29, che intende erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico.
Buoni pasto non utilizzati, non costituiscono reddito da lavoro dipendente
L’Ade ricorda preliminarmente che ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR: “non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Ad ogni modo, l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- essere addetti ad una unità produttiva;
- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.
Infine, secondo quanto precisato dalla a risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005: la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, in questo caso importi erogati non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.
Per quanto sopra premesso, con riguardo alla fattispecie in esame, l’Ade ritiene che i buoni pasto erogati dall’Istante ai propri dipendenti e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
L’indennità in questione, dunque, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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