Al fine di arginare la diffusione del Covid-19 e limitarne in contagi negli ambienti di lavoro, il nostro legislatore, da aprile 2020, ha previsto lo smart working per i lavoratori dipendenti.
Molte aziende vi hanno fatto ricorso e molte di esse hanno assegnato i buoni pasto ai propri lavoratori in sostituzione del servizio mensa.
Al riguardo si sono sollevati dubbi circa il trattamento fiscale da applicare ai predetti buoni ed in particolare se essi concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e se, in tal caso, in qualità di sostituto di imposta, l’azienda è tenuta ad operare la relativa ritenuta d’acconto IRPEF.
Aspetti fiscali dei buoni pasto
In merito ai buoni pasto, il nostro legislatore (art. 51, comma 2, lettera c, del TUIR), prevede che, che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettroniche
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
I buoni pasto in smart working: trattamento fiscale
Con riferimento al trattamento fiscale da riservare ai buoni pasto erogati ai propri dipendenti in smart working, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 123/E del 22 febbraio 2021, ha osservato che non esistono disposizioni normative che limitano l’erogazione dei citati buoni, da parte del datore di lavoro, in favore dei propri dipendenti.
In conseguenza di ciò, è possibile giungere a concludere che:
- ai buoni pasto dati ai lavoratori dipendenti in smart working in sostituzione del servizio mensa, si applica il regime fiscale esposto dal (sopra) richiamato art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
- il datore di lavoro non deve operare nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
Potrebbero anche interessarti:
- Smart working all’estero: da Dubai all’Islanda, il lavoro agile lontano da casa
- Bonus lavoratori in smart working, l’Italia seguirà l’esempio dell’Irlanda?