Buoni postali fruttiferi AA3 dichiarati prescritti e non rimborsati: l’Abf dà l’ok al rimborso

Buoni postali fruttiferi per l'intermediario prescritti ma non per la risparmiatrice a cui l'Abf dà ragione.
4 anni fa
3 minuti di lettura
Buono fruttifero postale del 1983.

Lo scorso 11 settembre sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate numerose sentenze anche in merito ai buoni fruttiferi postali. In un caso, in particolare, la parte ricorrente ha presentato ricorso perché era titolare di 2 buoni fruttiferi postali a termine della serie AA3 non rimborsati perché considerati prescritti dall’intermediario. Ecco allora i dettagli e cosa ha deciso il Collegio di Bologna.

La storia

La titolare di 2 buoni fruttiferi postali serie AA3 sottoscritti il 23 gennaio 2002 si è recata dall’intermediario per riscuoterli a febbraio 2019.

Non ha però potuto compiere tale operazione perché per le Poste erano prescritti. La donna ha però fatto notare che sui titoli era stata omessa l’indicazione della serie e che il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2001 (istitutivo della serie AA3) stabiliva che tali titoli potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, alla fine del settimo anno dopo quello dell’emissione. Quindi i buoni erano scaduti il 31 dicembre 2009 mentre la prescrizione ha iniziato il suo decorso il 1° gennaio 2010. Per tali motivi i titoli in possesso della ricorrente non erano prescritti al momento della richiesta di rimborso. Inoltre i buoni recavano stampata la scritta “a termine” senza riportare la serie di appartenenza mentre sul retro era indicata soltanto la data di sottoscrizione. Non c’era, poi, alcuna indicazione inerente alle condizioni applicate o alla scadenza ed inoltre alla ricorrente non fu consegnato il foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione. Per tutti i motivi enunciati la parte ricorrente ha chiesto all’Abf di ottenere il rimborso dei bfp per capitale ed interessi maturati alle condizioni previste dalla serie AA3 dato che il termine di prescrizione decennale non era ancora giunto a febbraio 2019 quando è stata effettuata la richiesta di rimborso.

Le motivazioni della parte resistente

La parte resistente ha chiesto all’Abf di rigettare il ricorso perché i buoni in oggetto appartenevano a tutti gli effetti alla serie AA3 istituita con DM il 17 ottobre 2001 che disponeva quanto segue “i titoli appartenenti alla serie AA3, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione“.

Nel foglio informativo relativo a tali titoli erano riportati i termini di scadenza nonché i rendimenti che venivano riconosciuti ad ogni bimestre maturato nel rispetto del DM citato.

L’intermediario ha poi comunicato che la copia cartacea dei titoli riportava la scritta “buono postale fruttifero a termine” sia sul davanti che sul retro per cui non presentava errori di emissione. Era quindi collocato secondo le procedure prevista per legge. Per quanto concerne la prescrizione, invece, per l’intermediario il Decreto su citato prevedeva che i diritti dei bfp si prescrivessero a favore dell’emittente 10 anni dopo la loro scadenza. Per tutti i buoni fruttiferi postali il termine prescrittivo decennale inizia a decorrere dal primo giorno in cui i titoli non sono più fruttiferi. Dato che tali buoni duravano massimo 7 anni la scadenza era prevista il 23 gennaio 2009 mentre la prescrizione dal 23 gennaio 2019. Il rimborso è stato chiesto invece in data 16 dicembre 2019.

La decisione del Collegio

La decisione N. 12435 del 13 luglio 2020 del Collegio di Bologna, ecco il link, è stata presa analizzando attentamente la documentazione presentata. Da essa è emerso che sia davanti che dietro risultava presente la dicitura a termine mentre non veniva presentata la serie di appartenenza. Inoltre sul retro dei titoli si leggeva quanto segue: “Gli interessi corrisposti, al loro delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono“. Esaminando attentamente i titoli, quindi, il Collegio ha chiarito che da essi non emergono né le condizioni di rimborso e nemmeno il termine del periodo di fruttuosità.

Il Collegio ha poi comunicato che secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi di questo Arbitro se sul buono non c’è indicazione della serie di appartenenza ma solo la scritta “a termine” ai fini dell’individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza poteva essere ricavata dalla data di emissione del titolo. Quello in oggetto apparteneva alla serie AA3 e quindi liquidato, in linea capitale e interessi, alla fine del settimo anno a quello di emissione.

Dato che non vi è alcun riferimento al giorno di emissione si può credere che il termine di scadenza sia al termine dell’anno solare e quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 31 dicembre 2009 con prescrizione il 31 dicembre 2019. Dato che il primo atto interruttivo è il reclamo del 16 dicembre 2019 mentre la richiesta di rimborso era stata formulata a febbraio 2019 il Collegio ha accolto il ricorso presentato.

Potrebbe interessarti: Buoni postali di Poste Italiane Q/P 2.000.000 lire: rimborso più basso ma l’ABF corregge

[email protected]

alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

Lascia un commento

Your email address will not be published.