Lo scorso 11 settembre sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate numerose sentenze anche in merito ai buoni fruttiferi postali. In un caso, in particolare, la parte ricorrente ha presentato ricorso perché era titolare di 2 buoni fruttiferi postali a termine della serie AA3 non rimborsati perché considerati prescritti dall’intermediario. Ecco allora i dettagli e cosa ha deciso il Collegio di Bologna.
La storia
La titolare di 2 buoni fruttiferi postali serie AA3 sottoscritti il 23 gennaio 2002 si è recata dall’intermediario per riscuoterli a febbraio 2019.
Le motivazioni della parte resistente
La parte resistente ha chiesto all’Abf di rigettare il ricorso perché i buoni in oggetto appartenevano a tutti gli effetti alla serie AA3 istituita con DM il 17 ottobre 2001 che disponeva quanto segue “i titoli appartenenti alla serie AA3, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione“.
L’intermediario ha poi comunicato che la copia cartacea dei titoli riportava la scritta “buono postale fruttifero a termine” sia sul davanti che sul retro per cui non presentava errori di emissione. Era quindi collocato secondo le procedure prevista per legge. Per quanto concerne la prescrizione, invece, per l’intermediario il Decreto su citato prevedeva che i diritti dei bfp si prescrivessero a favore dell’emittente 10 anni dopo la loro scadenza. Per tutti i buoni fruttiferi postali il termine prescrittivo decennale inizia a decorrere dal primo giorno in cui i titoli non sono più fruttiferi. Dato che tali buoni duravano massimo 7 anni la scadenza era prevista il 23 gennaio 2009 mentre la prescrizione dal 23 gennaio 2019. Il rimborso è stato chiesto invece in data 16 dicembre 2019.
La decisione del Collegio
La decisione N. 12435 del 13 luglio 2020 del Collegio di Bologna, ecco il link, è stata presa analizzando attentamente la documentazione presentata. Da essa è emerso che sia davanti che dietro risultava presente la dicitura a termine mentre non veniva presentata la serie di appartenenza. Inoltre sul retro dei titoli si leggeva quanto segue: “Gli interessi corrisposti, al loro delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono“. Esaminando attentamente i titoli, quindi, il Collegio ha chiarito che da essi non emergono né le condizioni di rimborso e nemmeno il termine del periodo di fruttuosità.
Dato che non vi è alcun riferimento al giorno di emissione si può credere che il termine di scadenza sia al termine dell’anno solare e quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 31 dicembre 2009 con prescrizione il 31 dicembre 2019. Dato che il primo atto interruttivo è il reclamo del 16 dicembre 2019 mentre la richiesta di rimborso era stata formulata a febbraio 2019 il Collegio ha accolto il ricorso presentato.
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