Lo scorso 16 giugno 2020 sul sito web dell’ABF ovvero dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate nuovi decisioni tra cui quelle inerenti ai buoni fruttiferi postali. Analizzeremo nel dettaglio la decisione N. 5294 del 20 marzo 2020 per la quale si è espresso il Collegio di Bari, ecco il link.
È stato presentato ricorso da una risparmiatrice che aveva due bfp postali sottoscritti in data 27 aprile 2002. La signora si è poi recata presso lo sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso in data 15 ottobre 2019 ma quest’ultimo non ha voluto effettuarlo per avvenuta prescrizione.
La risparmiatrice ha comunicato che sui titoli, però, non era indicata la data della scadenza e che quest’ultima non le era stata comunicata nemmeno all’atto della sottoscrizione. Non le era stata fornita, inoltre, alcuna informativa a riguardo tanto che la ricorrente aveva dovuto reperire da internet il foglio informativo analitico.
Ecco allora i dettagli e qual è stata la decisione del Collegio di Bari con le motivazioni.
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I buoni della serie AA3
I buoni fruttiferi postali in possesso della ricorrente erano della serie AA3, emessi nel 2002 e scaduti il 31 dicembre 2009 (come richiama la disciplina dettata dal D.M. 19 dicembre 2000 e dal D.M. 17 ottobre 2001). La prescrizione, quindi, sarebbe maturata il 31 dicembre 2019 con conseguente illegittimità dell’opposizione alla liquidazione fatta dall’intermediario.
Per tali motivi la ricorrente ha fatto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario affinché l’intermediario le rimborsasse l’importo indicato nel buono compresi gli interessi.
L’intermediario chiamato in causa, però, ha sottolineato che i titoli oggetto di ricorso appartenevano alla serie AA3 istituita con Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2001 e collocata nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2001 ed il 2 maggio 2002. Il DM disponeva che quei buoni fossero liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del 7° anno successivo a quello di iscrizione.
Nel caso di tali titoli, poi, la sottoscrizione era avvenuta il 27 aprile del 2002 e la durata era di 7 anni per cui l’intermediario ha comunicato che erano scaduti il 27 aprile 2009 mentre la prescrizione a partire dal 28 aprile 2019. Il rimborso è stato chiesto in seguito (esattamente il 15 ottobre 2019) ed è per questo che l’intermediario ha negato liquidazione dei titoli.
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La decisione del Collegio
Il Collegio ha analizzato i 2 buoni fruttiferi constatando che essi riportavano la dicitura “a termine” e la data di emissione. Non riportavano invece nulla in merito alla serie di appartenenza, alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione. Leggendo lo storico applicato sui titoli, poi, si è evinto che alla data di emissione dei due buoni (27 aprile 2002) la serie di appartenenza era la AA3 come comunicava l’intermediario.
Il Collegio di Bari ha poi evidenziato che tali buoni della serie AA3 sono stati istituiti con Dm del 17 ottobre 2001. Quest’ultimo prevedeva che i buoni potessero essere liquidati in linea capitale ed interessi al termine del 7° anno successivo a quello di emissione.
Sulla questione del “dies a quo” ovvero del giorno a partire dal quale inizia il termine di prescrizione il Collegio ha rammentato che poco tempo fa sulla questione si è espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione numero 8056/19 che portava ad individuare il termine di scadenza alla scadenza dell’anno solare.
Nel caso in questione, il Collegio di Bari ha riferito che i buoni fruttiferi postali erano stati emessi il 27 aprile 2002 con termine di scadenza di 7 anni. Il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, quindi, si doveva calcolare dal 31 dicembre 2009. La ricorrente aveva chiesto rimborso in data 15 ottobre 2019 e presentato ricorso in data 15 novembre 2019 per cui tali date erano entrambe anteriori al termine decennale di prescrizione avvenuto il 31 dicembre 2009.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e disposto che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni postali secondo le condizioni riportate sui titoli.