In data 8 marzo 2021 sono state pubblicate nuove decisioni sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni postali fruttiferi. Nel dettaglio la decisione numero 2130 del 27 gennaio scorso riguarda una cointestataria di due buoni postali della serie Q/P “Pfr” della cifra di 100 mila lire ciascuno emessi nell’anno 1988. A marzo 2020, però, l’intermediario ha riconosciuto soltanto la cifra di 573 euro per ogni buono e quindi una cifra più bassa rispetto alle aspettative.
La parte ricorrente il ricorso, però, ha rifiutato la liquidazione dei titoli contestando la cifra.
Ecco le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Torino.
Bfp Pfr serie Q/P: controdeduzioni
L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha comunicato che in base al Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che istituiva la serie Q per i primi 20 anni i tassi di interesse in misura percentuale erano dell’8, del 9, del 10,50 e del 12%. Essi prevedevano un rendimento calcolato con un interesse composto e proprio per questo l’importo era diverso ogni due mesi di anno in anno. Dal ventesimo al trentesimo mese, invece, il tasso di interesse era sempre del 12% ma con un rendimento calcolato sull’interesse semplice.
L’intermediario ha poi comunicato di aver inserito, come disposto dal Dm 1986, un timbro con i nuovi tassi sui moduli della serie P e non anche gli importi da corrispondere. Per questo ha asserito di aver agito rispettando le regole su indicate e ha chiesto di rigettare il ricorso.
La decisione del Collegio di Torino
Il Collegio di Torino, ecco il link della decisione, ha esaminato i due buoni constatando che erano della serie Q/P del valore nominale di 100 mila lire ognuno emessi il 18 aprile 1988. In origine essi erano della serie P ma riportavano sul davanti la variazione a Q e dietro i nuovi tassi ma soltanto dal primo al ventesimo anno senza riportare indicazioni su quelli da applicare per gli ultimi dieci anni. La domanda della ricorrente è stata quindi accolta per cui l’intermediario dovrà rimborsare i titoli provvedendo alla liquidazione degli interessi dall’anno 21° al 30°.
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