Il 4 maggio sul sito dell’Abf è stata pubblicata una nuova sentenza in merito ad un buono fruttifero postale di 2 milioni di lire della serie P. Esso fu emesso l’8 settembre 1998 ma nella riscossione la parte ricorrente ha riferito di aver ricevuto un importo più basso di quello dovuto. Il risparmiatore ha infatti comunicato che il titolo nella parte anteriore aveva apposto il timbro P correttamente. Nella parte di dietro, invece, mancava dell’indicazione specifica dei nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno.
Controdeduzione intermediario sul buono fruttifer postale in oggetto
Poste Italiane nelle sue controdeduzioni ha comunicato che il ricorso è infondato. Il motivo è che il Decreto del 13 giugno 1986 il Ministero prevedeva che sui moduli della serie P venissero apposti due timbri. Uno con la dicitura Q/P e l’altro con i nuovi tassi fissati dal decreto per la serie Q. Ha comunicato quindi di aver agito in modo corretto ed ha fatto presente che i tassi riportati dietro ai titoli erano solo 4. Parliamo del del 9%, dell’11%, del 13% e del 15%. Per gli anni dal 21° al 30° il tasso era sempre quello del 15%. Questo perché la nuova tipologia di buoni della serie Q prevedeva interessi composti per i primi 20 anni e interessi semplici per gli ultimi 10 anni. L’articolo 5 del DM del 1986, infatti, non disponeva che il timbro dietro al buono riportasse anche l’importo fisso da corrispondere al risparmiatore.
La decisione del Collegio di Bari sul buono postale oggetto del ricorso
La decisione numero 6011 del 5 marzo 2021 sul buono fruttifero postale oggetto del ricorso è stata a favore del risparmiatore. Il motivo è che nessuno dei timbri sovrapposti sul titolo comunicava i rendimenti da applicare dall’anno ventunesimo al trentesimo. Il risparmiatore aveva quindi fatto legittimo affidamento su quanto riportato dietro al buono.
Nonostante le vittorie, però, continua ad esserci un problema ovvero l’inadempienza di Poste Italiane visibile a questa pagina sul sito dell’Abf. Quando si verifica questa situazione ovvero che non si rispetta la sentenza, al risparmiatore non resta nient’altro che attivare una nuova azione legale.
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