Buono fruttifero postale AA3 rifiutato rimborso per prescrizione: che fare in questo caso

Poste Italiane rifiuta il rimborso di un buono fruttifero postale serie AA3 per avvenuta prescrizione: ecco cosa fare se si ha questo problema.
3 anni fa
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Buono fruttifero postale del 1983.

Un risparmiatore si è rivolto all’Abf perché Poste Italiane ha rifiutato di rimborsare il suo buono fruttifero postale AA3 di 500 euro per prescrizione. Il titolo in questione era stato emesso il 31 gennaio 2002 per cui la parte ricorrente afferma che, per quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, i buoni della serie AA3 potevano liquidarsi in linea capitale/interessi alla scadere del settimo anno dopo quello di emissione. La data di scadenza per tale titolo, inoltre, per la parte richiedente il ricorso, corrispondeva al 31 dicembre 2009 per cui la prescrizione era fissata per il 31 dicembre 2019.

Ciò secondo quanto disposto dall’articolo 8 del DM appena indicato.

Perché Poste Italiane non vuole rimborsare questo buono fruttifero postale e la decisione dell’Abf

Poste Italiane si oppone alla parte ricorrente perché il buono in esame appartiene alla serie AA3 emesso con DM del 17 ottobre 2001. Esso stabiliva che i titoli di tale serie scadevano alla fine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e tale informazione era esposta anche con appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste. Inoltre quest’informazione era visibile anche in Gazzetta Ufficiale. Pe tali motivi l’intermediario ha richiesto il rigetto del ricorso.

La questione è passata quindi all’esame del Collegio di Napoli che ha controllato attentamente il buono fruttifero postale oggetto della diatriba. Ebbene dall’analisi è emerso che poiché i titoli della serie AA2 potevano essere liquidati alla fine del 7° anno successivo a quello di emissione in linea capitale ed interessi, la data di scadenza è l’ultimo giorno del 7° anno solare. Parliamo di quello successivo all’emissione. Il buono in questione è giunto in scadenza il 31 dicembre 2009 e quindi la prescrizione sarebbe maturata il 1° gennaio 2020. Con reclamo presentato il 31 dicembre 2019 si è però interrotto il decorso della prescrizione l’ultimo giorno utile. Per questo il ricorrente dovrà ottenere il rimborso del buono grazie alla decisione numero 13654 del 28 maggio 2021.

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alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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