Arriva una nuova sentenza in merito ad un buono fruttifero postale serie Q/P. Stavolta si è occupato della vicenda il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il risparmiatore ha presentato ricorso perché l’importo riscosso era più basso rispetto alle condizioni economiche indicate sul buono. Su quest’ultimo, infatti, erano indicati solo i tassi di interesse da applicare fino al ventesimo anno. Non risultavano, invece, modifiche relative ai rendimenti validi per gli anni successive. C’era inoltre il riferimento sia alla serie P/O che a quella Q/P creando confusione su quella appartenenza.
Controdeduzioni intermediario buono fruttifero postale Q/P
Poste Italiane reputa il ricorso su presentato per un buono fruttifero postale Q/P inammissibile. Il motivo è che le modalità di emissione dei bfp erano stabilite dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Esso prevedeva su vecchi moduli della serie P si apponessero due timbri: uno sul davanti con la dicitura “Q/P” e l’altro dietro con i nuovi tassi di interesse. Questi ultimi erano fissati dal DM del 1986 che non disponeva che esso riportasse gli importi degli interessi da corrispondere al sottoscrittore. L’articolo 6 del DM 1986 stabiliva inoltre che per i titoli precedenti alla serie Q e quindi anche per quelli della serie P si dovevano applicare i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986. Quindi anche con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo anno ed il 31 dicembre del trentesimo anno.
La decisione del Collegio sul buono fruttifero postale
Il Collegio di Napoli ha esaminato con attenzione il buono fruttifero postale oggetto della controversia. Dall’analisi è emerso che il timbro apposto sul titolo non modificava le condizioni di rendimento per gli anni dal 21° al 30°. La parte ricorrente aveva quindi fatto legittimo affidamento sulla validità dell’importo dovuto a titolo di interesse.
C’è però un problema negli ultimi mesi: l’inadempienza di Poste Italiane che si verifica quando l’intermediario non rispetta le decisioni dell’Abf. Quando ciò si verifica al risparmiatore non resta nient’altro che intraprendere una nuova azione legale.
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