Dallo scorso 15 ottobre sul sito dell’Arbitro Bancario finanziario figurano nuove decisioni. Nel dettaglio in merito ad un buono fruttifero postale della serie Q/P ma anche sulla cessione del quinto, sull’estinzione anticipata, sugli interessi mutuo e sulle segnalazioni alla centrale rischi. In merito al bfp, la parte ricorrente lamenta che gli interessi corrisposti dall’intermediario non sono conformi a quanto indicato dietro al titolo. Ecco maggiori dettagli.
Interessi corrisposti per buono fruttifero postale più bassi rispetto al retro
Un risparmiatore in possesso di un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso il 16 aprile 1988 lamenta che gli interessi corrisposti da Poste non sono in linea con quanto indicato dietro al titolo in origine.
Poste Italiane si oppone invece alla richiesta perché le modalità di emissione di questa tipologia di buoni “Q/P” sono stabilite dal DM del 13 giugno 1986. Esso prevede che si utilizzino dei moduli della serie P purché su di essi siano apposti due timbri. Uno sul davanti con la nuova dicitura del titolo “Q/P” e l’altra dietro con i nuovi tassi fissati dal DM per la serie Q. L’intermediario poi afferma che la parte ricorrente il ricorso era consapevole del fatto di aver sottoscritto un buono della serie Q e di dover ricevere quindi i nuovi interessi stabiliti.
La decisione dell’Abf sul buono fruttifero postale oggetto del ricorso
Il Collegio di Napoli ha esaminato con attenzione il Bfp emanato dopo l’entrata il vigore del DM 1986. Esso (del valore di 5 milioni di lire) è stato emesso su un modulo della serie O, rideterminata poi in serie P e ancora in serie Q/P.
Con decisione numero 20033 del 10 settembre 2021, quindi, il Collegio di Napoli ha accolto la domanda del risparmiatore. Poste Italiane dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal ventunesimo a trentesimo anno secondo quanto riportato dietro al titolo, oggetto di ricorso.
C’è però un grande problema negli ultimi mesi. Parliamo dell’inadempienza dell’intermediario. Quando si verifica tale situazione ovvero che non si rispetta la decisione dell’Abf, si deve attivare una nuova azione giudiziaria. A decidere poi è il Tribunale.
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