È arrivata il 26 aprile 2021 una nuova decisione dell’Abf in merito a un buono fruttifero postale serie Q/P. Nel dettaglio con il ricorso numero 1030480 del 5 agosto 2020, la parte ricorrente ha contestato l’importo liquidato dall’intermediario per un bfp di 30 anni del valore di 2 milioni di lire. Il titolo era del 1989 su un modulo cartaceo che apparteneva alla serie P che era quella precedente. Su di esso, però, era inserito il nuovo timbro di aggiornamento della serie Q/P sia davanti che dietro.
Controdeduzioni intermediario su buono fruttifero postale serie Q/P ordinario
L’intermediario ovvero Poste Italiane ha ritenuto il ricorso infondato. Il motivo è che la serie Q/P fu istituita con apposito DM del 13 giugno 1986. Il buono fruttifero postale oggetto del ricorso fu sottoscritto su di un modulo cartaceo che apparteneva ad una serie precedente sul quale fu apposto un timbro. Quest’ultimo indicava la nuova serie ed i rendimenti applicabili fino al ventesimo anno o anche le nuove modalità di capitalizzazione. Per gli anni oggetto della diatriba (dal 21° al 30°) era stato invece applicato un importo fisso bimestrale calcolato in base al tetto massimo raggiunto nel periodo precedente. Per tale buono era quindi il 12% e non il 15% come previsto dall’originaria serie P non più in emissione.
La decisione del Collegio sul bfp Q/P ordinario
Il Collegio di Roma con sentenza numero 5489 del 1 marzo 2021 ha accolto la richiesta del risparmiatore. Dall’analisi è emerso infatti che il buono fruttifero postale era sottoscritto su modulo che apparteneva alla serie P. Su di esso c’era il timbro leggibile con la serie aggiornata Q/P sul davanti e dietro i tassi aggiornati.
Il problema del momento, però, è che Poste Italiane figura tra gli intermediari inadempienti come comunica l’Arbitro Bancario Finanziario per molte sentenze a favore del risparmiatore. Quando capita ciò, l’unica soluzione è quella di attivare una nuova azione giudiziaria.
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