Il 15 giugno 2021 sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario sono comparse nuove decisioni a favore dei risparmiatori. Tra queste una riguardante un buono fruttifero postale ‘tre anni plus’. La parte ricorrente ha comunicato di essere titolare con pari facoltà di rimborso di tale titolo dematerilizzato col marito deceduto il 26 settembre 2018.
Più volte ha chiesto l’intero rimborso del buono emesso il 5 aprile 2018. L’intermediario l’ha però negato comunicando che per la morte di uno dei cointestatari il rimborso era subordinato al rilascio di quietanza.
Le controdeduzioni dell’intermediario in merito al buono fruttifero postale e la decisione
Poste Italiane ha chiesto di rigettare il ricorso perché con l’entrata in vigore del DM del 19 dicembre 2020 il rimborso di un titolo intestato/cointestato ad una persona deceduta anche con clausola di pari facoltà di rimborso doveva avvenire con quietanza di tutti gli eredi. Per quanto concerne i buoni dematerializzati il DM prevedeva anche l’apertura della pratica di successione.
Il Collegio di Milano con decisione 8723 del 30 marzo 2021 ha dato ragione alla parte ricorrente. Nella decisione si è rifatto all’orientamento dei Collegi ABF che riconoscono il diritto del contitolare superstite ad ottenere il rimborso di tutti i buoni cointestati con pari facoltà di rimborso. Di recente, poi, il Collegio di Coordinamento con decisione numero 19782 del 10 novembre 2020 ha comunicato che nel caso di bfp CPRF, ogni intestatario ha diritto alla riscossione anche nel caso di decesso di uno o più cointestatari.
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