Il “buono mobilità”, erogato dal Comune in favore dei propri dipendenti che passano dall’uso del veicolo privato a motore all’uso della bicicletta, potrebbe concorrere alla formazione del reddito e, quindi, è imponibile ai fini IRPEF. In pratica viene tassato.
Lo ha confermato la Risposta n. 293 del 31 agosto 2020 data dall’Agenzia delle Entrate ad un Comune italiano che chiedeva quale debba essere il trattamento fiscale del buono in capo ai dipendenti.
Vediamo quando e perchè.
Il bonus mobilità: definizione
La definizione di “buono mobilità casa-lavoro” è contenuta nel decreto ministeriale 20 luglio 2016, n.
“riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”.
I buoni mobilità rientrano nel programma, con cofinanziamento statale, volto a ridurre il numero di autoveicoli privati in circolazione, favorendo la mobilità ciclistica o pedonale, il trasporto pubblico locale e l’uso condiviso e multiplo dell’automobile (il cosiddetto car sharing).
A quanto ammonta il buono mobilità
L’incentivo economico riferito al tragitto “casa-lavoro-casa” si traduce in un corrispettivo di 0,25 Euro/km, ma è previsto un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese. In pratica 600 euro/anno. Inoltre, questo buono mobilità sarà erogato in un’unica soluzione.
Il trattamento fiscale del bonus mobilità
L’Agenzia delle Entrate innanzitutto ricorda che
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51 comma 1 del TUIR).
Come abbiamo detto il dipendente può beneficiare di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese, ovvero 600 euro/annui.
Questa somma è da far rientrare nella fattispecie di cui all’ultimo periodo del comma 3 dello stesso art. 51 TUIR ai sensi del quale
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Dunque se il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel periodo d’imposta al dipendente è inferiore ad euro 258,23, esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Se invece il bonus mobilità dovesse superare questa cifra, ad esempio se un dipendente dovesse arrivare a percepire 600 euro in un anno, allora tali 600 euro verranno aggiunti al reddito e dunque verranno tassati.