Se il 2020 è stato l’anno dei decreti e degli interventi straordinari, nel 2021 – a partire da gennaio – diverse cose, a partire dalla busta paga, cambieranno a livello fiscale a seguito dei bonus approvati prima, durante e dopo la pandemia. Gli sgravi riconosciuti, infatti verranno riportati sul cedolino sotto forma di detrazioni e, di conseguenza, determineranno anche un aumento dell’importo mensile spettante come paga, cambiando cambieranno anche l’assetto del cedolino.
Bonus fiscali in busta paga: la sezione dedicata
La legge, come in molti già sapranno, non impone un modello unico di cedolino alle aziende o ai datori di lavoro.
Ogni busta paga presenta un’intestazione riportante i dati del lavoratore e dell’azienda, un corpo contenente tutte le voci relative alle trattenute e competenze, una parte dedicata al calcolo del TFR e, infine, una sezione conclusiva dove – tra tutte le voci – vi è quella relativa alla retribuzione netta spettante al dipendente.
I bonus fiscali introdotti nel 2020, a volerli collocare precisamente in una sezione della busta paga, vanno inseriti nella parte centrale (il corpo), quella appunto dove sono riportate le detrazioni riconosciute al singolo lavoratore.
Bisogna precisare, comunque, che con la Manovra 2020 il Governo ha deciso di procedere con un taglio del cuneo fiscale che vada incontro sopratutto al ceto medio, con una riduzione dell’Irpef e del costo del lavoro che – come vedremo – riguarderà sopratutto determinate fasce di reddito, e non indistintamente tutti gli stipendiati.
Come cambia la busta paga da gennaio 2021
I bonus fiscali introdotti dal Governo, quindi, verranno riportati in busta paga alla stessa stregua di tutte le altre detrazioni. Lo stesso ragionamento, ovviamente, vale per qualsiasi altro tipo di agevolazione che ha la stessa natura. In merito al taglio del cuneo fiscale, tuttavia, bisogna dire che questo andrà sì ad incidere sull’importo finale del cedolino, ma solo se il lavoratore è titolare di un reddito compreso entro precise soglie. Nello specifico, ai sensi decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020) e come stabilito dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il cd. “decreto Rilancio”, la riduzione della pressione fiscale sul lavoro a partire dal 1° luglio 2020 avverrà attraverso il ricorso a due distinte agevolazioni in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati (di cui al comma 1 dell’articolo 50 del TUIR).
Le misure, in particolare, sono le seguenti:
- il riconoscimento di un bonus pari a 600 euro che si andranno a tradurre in un trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili in busta paga per redditi di importo complessivamente non superiore a 28 euro euro annui;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo e decrescente, dal 1° luglio 2020, per i redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro annui.
Tali agevolazioni, come è stato più volte ribadito, andranno a sostituire il bonus Renzi, approvato nel 2014 e abrogato a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti bonus fiscali.
Dal 1° gennaio 2021, comunque, ci saranno ulteriori aumenti per le buste paga. Difatti, come stabilito dal Dl n. 3/2020 convertito il legge, per i dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 28 mila euro il bonus pari a 600 euro aumenterà del doppio e sarà pari a 1.200 euro annui nel 2021. Un ulteriore detrazione, invece, sarà di nuovo riconosciuta nel nuovo anno per i redditi superiori a 28 mila euro e minori a 40 mila euro.
Il beneficio, che comunque non concorrerà a formare reddito imponibile Irpef, corrisponderà ad un aumento mensile in busta paga pari a:
- 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28 mila euro;
- 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28 mila e 35 mila euro.
Le agevolazioni fiscali corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di puntuale esposizione nella CU/2021 (e così quelle del 2021 nel 2022), mentre il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.