La firma del dipendente sulla busta paga non dimostra l’avvenuto pagamento dello stipendio poichè la firma sul cedolino non rappresenta una prova del pagamento della retribuzione, anche se lo fa presumere.
La dimostrazione, però, del mancato pagamento è in carico al lavoratore che, pur avendo firmato il cedolino, dovrà provare di non essere stato pagato.
A chiarirlo è il tribunale di Bari con una sentenza del 12 ottobre 2016 . La questione appare molto delicata poichè esistono due tipi di diciture da immettere con la firma sulla busta paga: quella per ricevuta e quella per quietanza.
La firma per ricevuta dichiara soltanto che il dipendente ha ricevuto il prospetto di paga mentre la firma per quietanza invece, dovrebbe rappresentare l’avvenuto pagamento.
Qualora, quindi, la busta paga sia firmata per ricevuta non prova l’avvenuto pagamento dello stipendio e non costituisce una quietanza di pagamento.
Firma per quietanza: quando apporla?
Di solito, per tutelarsi, l’azienda chiede al dipendente la firma per quietanza per far attestare al lavoratore non solo di aver ricevuto il cedolino ma anche il pagamento. Se il dipendente non riceve la retribuzione, quindi, può rifiutarsi di apporre la firma per quietanza poichè il pagamento dello stipendio non può essere successiva alla firma del cedolino.