La busta paga emessa dal datore di lavoro che validità ha ai fini documentali?
La busta paga quietanzata ha valore di prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio anche se il dipendente può sempre dimostrare che la firma è stata estorta con l’inganno, la violenza o che il pagamento non è realmente avvenuto.
In tutti gli altri casi, quindi, di busta paga non quietanzata, l’emissione del cedolino non può provare il versamento della retribuzione. Anche se il dipendente firma per ricevuta il cedolino questo non va a dimostrare che il pagamento dello stipendio sia avvenuto realmente.
Cosa accade, quindi, se l’azienda consegna il cedolino al dipendente che lo firma per ricevuta per poi scoprire che il bonifico relativo alla retribuzione non è stato effettuato? La busta paga, emessa e firmata ha un valore riguardo al ricevimento dello stipendio? Se la busta paga in questione non è quietanzata la firma del dipendente per ricevuta apposta su di essa non ha valore documentale sul ricevimento del pagamento.
Nei processi civili, tra l’altro, le prove sono un onere delle parti e se queste omettono di presentarle non possono dimostrare i propri diritti: se il datore di lavoro, quindi, è in possesso della busta paga quietanzata firmata dal dipendente e non la presenta come prova non potrà dimostrare i suoi diritti. Ma è possibile, così come dimostra la Cassazione, che “il giudice, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, non può arrestarsi al rilevo formale del difetto di prova ma deve provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui fatti in contestazione”.
Se il dipendente deve far causa al datore di lavoro per il mancato pagamento dello stipendio da parte sua non è necessario il possesso delle buste paga.