Buongiorno, da Angelo F., pensione in pagamento da novembre 2019, come dipendente, artigiano e cassa geometri (31,5 anni, fino 1996 21,5 anni; dal 1997 al 2016, 10 anni). Domanda pensione eseguita col sistema misto, ma la cassa ha utilizzato il contributivo.
Chiedo: la legge Dini ,n 335 del 8 agosto 1995, stabilisce che se ho versato più di 18 anni di contributi al 31-12-1995, posso applicare il sistema misto. E’ corretto?
Calcolo contributi pensione: che cosa cambia dal 1995
A seguito della riforma Dini, il sistema di calcolo della pensione ha fissato regole diverse in base all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995:
- per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi si applica il tradizionale sistema retributivo (ora limitato all’anzianità acquisita entro il 31 dicembre del 2011), legato agli stipendi degli ultimi anni. Ai fini della pensione, ogni anno di lavoro conta in misura del 2%;
- per chi invece possedeva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è stato il misto. E cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995 e contributivo per i periodi di attività a seguire;
- per i nuovi assunti dal primo gennaio 1996, si applica solamente il criterio contributivo.
Dall’1 gennaio 2012 (riforma Monti-Fornero), il sistema contributivo è stato poi esteso a tutti i lavoratori.
Come funziona il sistema di calcolo contributivo della pensione?
Il sistema contributivo va inteso in sostanza come un “libretto di risparmio”. Il lavoratore provvede, con il concorso dell’azienda, all’accantonamento su base annuale, nel caso dei lavoratori subordinati, il 33% del proprio stipendio, di cui, più esattamente, il 23,81% è a carico dell’azienda, mentre l’altro 9,19% a carico del lavoratore.
Nel 2019, la quota a carico del dipendente è passata al 10,19% per la sola fascia di retribuzione mensile oltre i 3.929 euro. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’aliquota per artigiani, commercianti e coltivatori diretti, a partire dal 2018, è invece fissata in misura pari al 24% del reddito. Il capitale versato determina un interesse composto, commisurato a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL e all’inflazione.
Alla data di uscita, al montante contributivo si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Per il biennio 2019-2020, il coefficiente corrisponde al 4,200%, per chi smette di lavorare a 57 anni (ad esempio a seguito di invalidità), mentre sale al 5,245% per resta al lavoro fino a 65 anni e al 5,604% se si decide di arrivare fino a 67 anni.
Il sistema di calcolo contributivo per la pensione può riguardare anche i meno giovani?
A determinate condizioni, il calcolo contributivo, può interessare anche chi era già in attività alla data del 31 dicembre 1995 e ha scelto volontariamente di aderirvi rinunciando all’opzione del retributivo. Più nello specifico le condizioni previste sono:
a) un’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 non superiore a 18 anni;
b) un montante minimo di 15 anni di contributi di cui almeno 5 già versati con il sistema contributivo (ossia a partire dall’1 gennaio 1996 in poi);
A conti fatti la scelta del contributivo negli ultimi anni ha concesso qualche vantaggio concreto solamente alle donne che hanno aderito all’ opzione donna.