L’Agenzia delle entrate in data 13 febbraio ha aggiornato la dichiarazione di successione. L’aggiornamento tiene conto delle diverse novità introdotte dal D.Lgs n°139/2024: decreto di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Una delle principali novità è il principio di autoliquidazione dell’imposta, non sarà più l’Ufficio del Fisco a liquidare l’imposta e a comunicarla al contribuente ma è lo stesso erede o chi per lui a dover calcolare l’imposta sulla base della dichiarazione di successione.
A tal fine, è stata inserita una specifica sezione nel quadro EF della dichiarazione di successione dedicato alla liquidazione del tributo, nella quale è possibile gestirne le modalità di pagamento.
Dichiarazione di successione. Le novità del quadro EF
In attuazione della riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni ad opera del D.Lgs 139/2024, l’imposta non sarà più autoliquidata dall’ufficio, bensì dagli eredi obbligati al pagamento (autoliquidazione ex art.27-33 del TUS).
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 27 del TUS affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 del TUS).
Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Sulla decorrenza delle novità:
- per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF);
- per le successioni aperte prima del 01/01/2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
In considerazione delle novità in parola, le nuove istruzioni di compilazione della dichiarazione di successione prevedono che:
Il quadro EF deve essere compilato per calcolare in autoliquidazione le somme dovute in relazione ai beni e diritti caduti in successione, ivi compresa l’imposta di successione.
In presenza di beni immobili (terreni e fabbricati) o diritti reali immobiliari, il presente quadro consente di quantificare i tributi dovuti (imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie e imposta di bollo ed i tributi speciali per le formalità ipotecarie), necessari per effettuare la trascrizione del certificato di successione e la voltura degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Modalità di pagamento dei tributi
Se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione:
occorre pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa per i servizi ipotecari e catastali, calcolandoli e versandoli entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (pagamento in “autoliquidazione”) – quadro EF.
Le imposte ipotecarie e catastali, salvo eccezioni, sono dovute in misura proporzionale al valore dell’immobile o dei diritti reali sugli stessi.
Come detto, per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 il contribuente deve autoliquidare, in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF) anche l’imposta di successione. Se dovuta.
Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti:
- se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante, il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.
p.a.;
- se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dal pubblico ufficiale o dall’intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, aperto presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.;
- se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 (disponibile presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
Termini di versamento dell’imposta di successione
La riforma ha fissato anche le tempistiche di pagamento dell’imposta di successione autoliquidata.
In particolare, come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate, l’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo: assieme alle altre somme autoliquidate.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro.
In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare.
Il residuo può essere rateizzato:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
La compilazione della dichiarazione di successione
La scelta sulle tempistiche di pagamento impatta sulle modalità di compilazione della dichiarazione di successione. Siamo sempre nel quadro EF.
Nello specifico al rigo EF18ter – Pagamento dell’imposta
In colonna 1 campo “Tempistica di pagamento” è possibile indicare uno dei seguenti codici:
- codice 1: se si intende effettuare il pagamento dell’imposta autoliquidata in un momento successivo rispetto alla presentazione della dichiarazione e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa dichiarazione.
Si ricorda che tale termine può decorrere da un momento diverso dalla data del decesso – si veda paragrafo “Termini di presentazione”. Se la dichiarazione è presentata tardivamente (ma non oltre il suddetto termine previsto per il pagamento dell’imposta), è comunque possibile indicare il codice 1. In questo caso il pagamento dovrà comunque essere effettuato entro il
suddetto termine di 90 giorni; - codice 2: se si intende effettuare il pagamento dell’imposta contestualmente alla presentazione della dichiarazione. In caso di presentazione tardiva oltre il termine previsto per il pagamento dell’imposta (oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione), deve essere indicato tale codice.
Colonna 2 e colonna 3 invece sono relative rispettivamente al numero di rate scelte tenendo conto di quanto detto sopra; l’importo dell’acconto dovuto, non inferiore al 20% dell’imposta da versare (EF18bis col.5)
Riassumendo
- Autoliquidazione dell’imposta: a partire dal 1° gennaio 2025, l’erede è responsabile del calcolo dell’imposta di successione, che non sarà più liquidata dall’ufficio fiscale. La dichiarazione di successione dovrà essere compilata con l’autoliquidazione dell’imposta.
- Quadro EF della dichiarazione: è stato rinominato il quadro (EF) nella dichiarazione di successione per calcolare l’imposta autoliquidata e per gestire il pagamento delle imposte correlate, come le imposte ipotecarie, catastali e di bollo.
- Modalità di pagamento: il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Può avvenire in un’unica soluzione o essere rateizzato (se l’importo è superiore a 1.000 euro), con acconto del 20% e rate trimestrali.
- Successioni aperte prima del 2025: per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta continua a essere liquidata dall’Agenzia delle Entrate, senza modifiche.
- Codici di pagamento nel quadro EF: la dichiarazione permette di scegliere se pagare l’imposta contestualmente alla presentazione o successivamente, con la possibilità di rateizzare. I codici 1 e 2 sono utilizzati per specificare la tempistica del pagamento.