La cambiale, nel nostro diritto, è un titolo di credito che contiene la promessa di far pagare o di pagare una somma di denaro rispettando una determinata scadenza. La cambiale, quindi, permette al debitore di rinviare il pagamento di un determinata cifra ad una data prestabilita e al creditore di agire legalmente nei confronti del debitore qualora quest’ultimo risulti insolvente. Esistono due tipologie di cambiale: la tratta e la pagherò. Ecco info, caratteristiche e differenze.
Cambiale tratta e Cambiale pagherò
Sia la cambiale tratta che quella pagherò sono dei titoli di credito emessi dal creditore.
La cambiale tratta
La cambiale tratta si compone di tre soggetti: il primo detto traente è quello che ordina al suo debitore il cui nome è trattario di pagare una determinata somma al beneficiario ovvero al legittimo portatore del titolo. A differenza di quella pagherò, essa viene emessa dal creditore che così obbliga il debitore a pagare l’importo previsto entro una specifica data di scadenza. Il debitore, poi, accettando tale cambiale, è obbligato al pagamento di essa.
La cambiale pagherò
La cambiale pagherò o anche vaglia bancario è un titolo di credito esecutivo che dà la possibilità a chi la emette e la sottoscrive di acquistare un qualsiasi tipo di bene dando in garanzia la cambiale. Quest’ultima non è nient’altro che la promessa di pagare una determinata cifra entro un determinato periodo e presso un luogo specifico.
E ancora
Sia la cambiale pagherò che quella tratta saranno esecutive ovvero per esse si potrà richiedere il pignoramento o il protesto (qualora le somme non vengano pagate) se rispetteranno alcuni requisiti: primo tra tutti l’imposta di bollo che sarà del 12 per mille e dell’11 per mille dell’importo complessivo della cambiale.
Se la cambiale nonviene pagata cosa succede?
Se il debitore non riuscirà a pagare la cambiale, ci sarà il protesto. Ma cos’è? Esso è un atto pubblico durante il quale l’Ufficiale Giudiziario verificherà se c’è stato il mancato pagamento. Quando ciò si verifica la comunicazione viene inviata subito al presidente della Camera di Commercio competente per il territorio. Dopo dieci giorni, invece, essa viene pubblicata nell’elenco ufficiale dei protesti.
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