Riportiamo per intero un comunicato MF-DJ sulla cancellazione dell’ipoteca nel caso in cui Equitalia non abbia provveduto alla comunicazione entro i termini.
L’ipoteca può essere cancellata quando Equitalia la iscrive senza comunicare al debitore termini e modalità per l’opposizione. E’ quanto ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 9797 del 12 maggio scorso, ha respinto il ricorso della società di riscossione presentato contro la cancellazione di ipoteca disposta per la mancata comunicazione di preventiva iscrizione e dei termini e delle modalità di opposizione. Nelle motivazioni, si legge su ItaliaOggi, i Supremi giudici hanno osservato che né l’ipoteca né il fermo amministrativo rientrano fra gli atti di espropriazione forzata. Da ciò deriva, fra l’altro, l’obbligo di comunicazione completa circa le modalità di contestazione.