Con un chiarimento contenuto nel decreto Ristori quater, il legislatore precisa che la cancellazione del saldo IMU 2020, stabilita per alcune categorie di contribuenti a fronte dell’emergenza Covid-19, riguarda i “soggetti passivi” dell’imposta.
Per comprendere la portata del chiarimento dobbiamo ricordare che con i decreti Rilancio e Agosto è stato stabilito che:
- non è dovuta l’IMU 2020 sugli immobili delle imprese del settore turistico e ricettivo (stabilimenti balneari, termali, alberghi e immobili destinati alle attività turistiche, immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni)
- sono esentati dal saldo IMU 2020 i cinema, teatri, discoteche e sale da ballo
- per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
La cancellazione del saldo IMU 2020 con il Ristori e Ristori bis
Successivamente, il decreto Ristori ha abolito il versamento del saldo IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta (per via dell’epidemia Covid-19) con il DPCM 24 ottobre 2020.
Si tratta delle attività indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento stesso (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, ecc.).
Da ultimo, il decreto Ristori bis ha cancellato il saldo IMU 2020 anche con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 dello stesso Ristori bis.
Si tratta sostanzialmente di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona che si trovino nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse).
Cancellazione saldo IMU 2020: il chiarimento del decreto Ristori quater
Tutte le predette cancellazioni sono state accumunate, da un fattore comune, ossia che il beneficio si applichi a condizione che il “proprietario/possessore” dell’immobile sia anche colui che in esso vi esercita la relativa attività imprenditoriale interessata dal provvedimento restrittivo.
La locuzione “proprietario/possessore” ha portato a ritenere che l’agevolazione non si applicasse laddove l’immobile fosse detenuto (dal soggetto esercente l’attività) con un titolo diverso da quello di proprietà.
Ecco, quindi, che nel decreto Ristori quater è stato chiarito che la condizione secondo cui il beneficio si applica solo laddove il “proprietario/possessore” dell’immobile è anche colui che in esso vi esercita la relativa attività imprenditoriale, va riferita al “soggetto passivo” IMU come individuato dal comma 743 della manovra di bilancio 2020.
Quindi, ad esempio, beneficia della cancellazione del saldo IMU 2020 anche il soggetto che detiene in usufrutto l’immobile in cui questi esercita anche la sua attività rientrante tra quelle destinatarie della cancellazione.
Soggetti passivi IMU: chi sono
Ai sensi del citato comma 743 della manovra 2020, sono soggetti passivi IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali:
- il proprietario
- ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Potrebbero anche interessarti: