Cancellazione volo aereo: quale compensazione per i passeggeri?

Rimborso voli cancellati. Corte di Lussemburgo: informare sempre. I diritti dei passeggeri
8 anni fa
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Firenze, 11 maggio 2017. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un vettore aereo che non sia in grado di dimostrare che un passeggero è stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria.
Ciò vale non solo quando il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora sia stato stipulato per il tramite di un’agenzia di viaggi on-line.


Questa decisione apre le porte ad una nuova possibilità per il passeggero di richiedere la compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato. Si ricorda, infatti, che tale decisione vincola egualmente tutti i giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Da oggi, quindi, si potrà richiedere la compensazione pecuniaria per il caso di cancellazione del volo, anche qualora la compagnia aerea asserisca di aver dato un preavviso di oltre due settimane ma il vettore aereo non sia comunque in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione più di due settimane prima. Ciò anche nel caso in cui la compagnia aerea abbia comunicato la cancellazione del volo con congruo preavviso all’agenzia di viaggi ma l’agenzia abbia tardivamente inoltrato la comunicazione al passeggero. In questo ultimo caso sarà comunque il vettore aereo a dover corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria e a dover poi richiedere il risarcimento danni all’agenzia di viaggi inadempiente.
In base alla normativa, tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con preavviso:
− di almeno 2 settimane;
− compreso tra 2 settimane e 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 2 ore e con ritardo sull’arrivo non superiore a 4 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato;
− inferiore a 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull’arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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