Canone Rai, tassa odiata ma va pagata: quali restano gli unici casi di rimborso possibile

Il cittadino che nonostante l’esenzione abbia nel frattempo pagato comunque il canone RAI potrà chiederne il rimborso
3 anni fa
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Canone RAI
Foto © Licenza Creative Commons

In attesa di capire se il canone RAI uscirà dalla bolletta dell’utenza elettrica (per far ritorno al pagamento tramite bollettino postale), intanto resta la tassa più odiata dagli italiani.

Il canone RAI oggi, infatti, può definirsi come una vera e propria tassa di possesso, ossia un tributo che finisce nella casse dello Stato e che colpisce il possesso del televisore nella propria abitazione (che sia prima casa o seconda casa).

Come non pagare il canone RAI

L’unico modo per sottrarsi al pagamento del canone è quello di dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’Agenzia delle Entrate che non si possiede alcun apparecchio televisivo.

Il canone RAI, non si paga nemmeno laddove si rientra in uno dei casi di esenzione previsti dal legislatore (e laddove nel frattempo si è provveduto al pagamento si potrà chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato).

Ad oggi, ricordiamo, il canone RAI annuo è pari a 90 euro ed è addebitato, dal 2016, direttamente nella fattura dell’utenza elettrica residenziale (18 euro ogni bimestre), ciò in quanto, a decorrere dal citato anno, il legislatore ha eliminato il pagamento tramite bollettino postale introducendo, invece, la presunzione secondo cui chi è intestatario dell’utenza elettrica è anche possessore di apparecchio televisivo in casa.

Ad ogni modo il canone è da pagarsi con riferimento ad un solo televisore ed è unico per la stessa famiglia anagrafica (più televisori nell’ambito della stessa famiglia e/o presenti in più case della stessa famiglia comportano, comunque, il pagamento di un solo canone annuo).

Come chiedere il rimborso dell’abbonamento RAI

Come anticipato, laddove nonostante l’esenzione, il cittadino italiano abbia nel frattempo pagato il canone RAI questi può chiederne il rimborso presentando l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate.

Il modulo di rimborso può essere presentato telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito della stessa Agenzia.

In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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