La parte dolente per chi (conduttore) ha casa o locale in affitto è il giorno del mese in cui deve sborsare al locatore il canone mensile. Per contro, si tratta, invece, di un giorno buono per il locatore. Meglio ancora se si tratta di canone locazione in contanti. In tal caso la liquidità è immediatamente disponibile.
Non sempre il legislatore, tuttavia, ammette che il canone possa essere riscosso in contanti. In alcuni casi, c’è obbligo di tracciabilità. Quindi, il conduttore deve pagare con bonifico, assegno, ecc.
Quando si paga in contanti, il locatore deve rilasciare una ricevuta “fiscale”. Alcuni continuano a chiedersi se su questa ricevuta deve essere apposta la marca da bollo da 2 euro.
Gli elementi essenziali del contratto
Il contratto di locazione, ricordiamo, deve indicare alcuni elementi obbligatori per legge. Tra questi elementi rientra il canone di locazione. Quindi, un punto del contratto sottoscritto tra le parti (conduttore e locatore) deve obbligatoriamente indicare, l’ammontare del canone annuale e mensile, i tempi di pagamento e le modalità di pagamento.
Ecco, un esempio tipo di un punto del contratto dedicato al canone di locazione:
Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro 4.800 (quattromilaottocento/00) da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 400,00 (quattrocento/00) a partire dal mese di settembre 2023. La parte conduttrice si impegna a versare detti canoni con bonifico ordinario entro non oltre i primi dieci giorni di ogni mese. Decorso tale periodo il locatore si riserva di agire in tutela dei propri diritti.
Dunque, specificare importi, tempi e modalità di pagamento.
Canone di locazione in contanti: regole e ricevuta di affitto
La possibilità di pagare il canone di locazione in contanti è prevista, purché sia rispettato il limite di contanti stabilito dalla legge. Attualmente, tale limite è fissato in 999,99 euro.
Ne consegue che è possibile, attualmente, prevedere il pagamento in contanti solo laddove il canone mensile non sia superiore a questa cifra.
In caso di pagamento in contanti, il locatore deve rilasciare una ricevuta da cui si evincano in modo chiaro ed inequivocabile la mensilità, l’importo del canone pagato e la data (giorno, mese e anno) in cui è stato effettuato il pagamento.
Sulla ricevuta deve essere apposta la marca da bollo da 2 euro, sempreché l’importo sia superiore a 77,47 euro. Non serve l’imposta di bollo se il contratto è soggetto a cedolare secca.
Riassumendo…
- il canone di locazione deve essere specificamente indicato nel contratto (bisogna indicare, importo annuo, mensile, tempi e modalità di pagamento)
- il canone di locazione in contanti è ammesso ma solo se l’importo mensile è NON superiore a 999,99 euro (attuale soglia di legge per pagamenti in contanti)
- in caso di canone di locazione in contanti, il locatore rilascia la ricevuta di affitto su cui serve la marca da bollo di 2 euro. Non serve l’imposta di bollo se l’importo della ricevuta è inferiore a 77,47 euro oppure c’è la cedolare secca.