Il canone RAI ordinario, ossia quello pagato per il possesso del televisore in ambito privato (quindi, a casa per intenderci) è pagato, dal 2016, con addebito diretto sulla fattura dell’utenza elettrica. Per l’anno 2021 l’importo dovuto resta confermato in 90 euro annui.
Canone RAI: la presunzione del possesso della TV
Dal predetto anno 2016, il nostro legislatore ha introdotto la presunzione secondo la quale chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di televisore e, pertanto, come tale è obbligato a versare il canone RAI.
L’unico modo per sottrarsi a tale presunzione è quella di inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A del modello predisposto a tal fine dall’Agenzia delle Entrate (vedi Utenza elettrica senza TV: in scadenza la domanda di esenzione canone RAI).
Chi deve pagare in canone RAI con Modello F24
Nonostante la citata presunzione, resta fermo il presupposto del canone RAI. Quest’ultimo è in ogni caso dovuto da chi “possiede” un apparecchio radiotelevisivo.
Quindi, se ad esempio, l’utenza elettrica è intestata al proprietario di casa il quale ha concesso in affitto quest’ultima ad un terzo soggetto (inquilino) e questi possiede in tale appartamento il televisore, il canone RAI non deve essere pagato dal proprietario bensì dall’inquilino.
In tale ipotesi, non essendo l’inquilino intestatario dell’utenza elettrica, il canone non potrà essere addebitato sulla fattura, ma questi deve provvedere al versamento mediante Modello F24.
Devono, inoltre, pagare con Modello F24 anche i cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
Canone RAI 2021 con Modello F24: termini di scadenza e codici tributo
Il pagamento può avvenire in:
- unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio 2021 (data già trascorsa)
- due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021
- quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio 2021, il 30 aprile 2021, il 31 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
I codici tributo da utilizzare sono TVRI (in caso di rinnovo del canone) e TVNA (in caso di nuovo abbonamento).
Si tenga presente che in ipotesi di nuovo abbonamento il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell’apparecchio TV (per gli importi parziali si prenda a riferimento la Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2016).
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