Canone Rai, con doppia utenza residenziale, ecco avere un solo addebito

In caso di doppia utenza elettrica residenziale per uno stesso soggetti, in genere l’addebito del canone RAI avviene su quella di attivazione più recente
3 anni fa
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canone Rai

In caso di doppia utenza elettrica residenziale con stesso intestatario come comportarsi per evitare il doppio addebito in fattura del canone RAI?

Rispondiamo in questo articolo al quesito.

Come si addebita il canone RAI

Il canone RAI è dovuto per il possesso del televisore in casa. Dal 2016 vale la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume possessore di apparecchio televisivo e come tale è tenuto al versamento del canone.

La tassa è addebitata direttamente nella bolletta dell’elettricità in quote bimestrali da 18 euro per un totale di 90 euro annui.

E’ dovuta una sola volta l’anno per ciascuna famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti (in casa ed in più case).

La doppia utenza residenziale

Potrebbe accadere che lo stesso soggetto sia intestatario di una doppia utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Pertanto il cittadino, in questa ipotesi, potrebbe avere la preoccupazione di ritrovarsi addebitata la tassa della televisione due volte (una per entrambe le utenze).

Ad ogni modo non c’è motivo di preoccuparsi. In primis occorre ricordare che non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone è, come detto, addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) laddove l’altro sia della tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora, invece, i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), l’addebito si avrà sulla fattura della fornitura con attivazione più recente.

Il rimborso del canone RAI

Ad ogni modo, si consiglia di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati e se avvenuto il doppio addebito si potrà chiedere il rimborso secondo la procedura ordinaria.

Il modulo perla richiesta di rimborso è da presentarsi telematicamente (anche tramite intermediari abilitati), mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito della stessa Agenzia.

In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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