Il canone RAI ordinario, ossia quello dovuto per il possesso del televisore in casa, ad oggi è pagato ancora con addebito nella fattura dell’utenza elettrica. Infatti, dal 2016, vale la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di televisore.
E’ possibile, ad ogni modo, sottrarsi a tale presunzione presentando, all’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di alcun apparecchio TV.
Il presupposto del canone RAI
Il canone rappresenta una vera e propria tassa di possesso per i cittadini italiani.
Per comprendere, dunque, quale sia l’ambito applicativo del canone RAI occorre richiamare la definizione di “apparecchio televisivo”. Per tale si intende
un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno (Nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico).
Il possesso del solo computer
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti i televisori.
Quindi, se la stessa famiglia nella stessa abitazione possiede più TV il canone RAI si paga una sola volta l’anno (attualmente 90 euro). Medesima cosa dicasi nel caso in cui la stessa famiglia possiede più televisori in più abitazioni.
Molti si chiedono se, in assenza di TV e possesso del solo computer si determini, comunque, l’obbligo di pagamento del canone. La risposta è in una faq presente sul sito della RAI dedicato all’abbonamento. In dettaglio, nella faq si chiarisce che il canone non è dovuto in tal caso perché dovuto per il possesso di
apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV.
Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare non sono assoggettabili a canone.
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