La fine del mese di luglio segna una doppia scadenza per il canone RAI. C’è da andare in posta a versare l’F24 per chi, non avendo l’addebito in bolletta, ha scelto il pagamento rateale. C’è, inoltre, la scadenza per l’invio del modello per avere l’esenzione canone rai over 75.
Prima di addentrarci nei due adempimenti, è doveroso ricordare che, dal 2016, la strada ordinaria del pagamento canone RAI è l’addebito diretto nella bolletta dell’utenza elettrica. L’addebito è in 10 quote di pari importo (9 euro ciascuna) per chi ha la fatturazione mensile oppure 5 rate da 18 euro ciascuna per chi ha la fatturazione bimestrale.
Il pagamento della tassa con Modello F24
Il canone RAI è una tassa che colpisce il possesso del televisore in casa. Questo significa che pur se non si è intestatari di utenza elettrica e in casa è presente il televisore, quel nucleo familiare deve pagare il canone.
Si pensi al caso in cui Francesco abita in affitto e il contratto dell’energia elettrica resta intestato al locatore. In questa ipotesi se Francesco possiede la TV in casa è lui che deve pagare il canone.
Tuttavia, poiché in questo caso Francesco non può ricevere l’addebito in bolletta (non essendo intestatario dell’utenza) deve pagare il tributo con Modello F24.
Il pagamento del canone RAI con F24 può essere fatto, a scelta del contribuente:
- in unica soluzione (90 euro) entro il 31 gennaio di ogni anno;
- in due rate semestrali (45 euro ciascuno), di cui la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ogni anno;
- in quattro rate trimestrali (23,93 euro ciascuno), che scadono rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.
Quindi, entro il 31 luglio 2023 c’è da pagare la seconda rata semestrale del canone rai 2023 oppure la terza rata trimestrale.
- TVRI (in caso di rinnovo);
- TVNA (in caso di nuovo abbonamento).
Canone RAI 2023, l’altro appuntamento di fine luglio
Il secondo appuntamento per il canone RAI 2023 di fine luglio è l’invio del modello di esenzione per gli over 75. Per gli ultra settantacinque, infatti, il legislatore prevede l’esenzione dal pagamento della tassa inviando l’apposito modello all’Agenzia Entrate.
Il modello si invia entro il 30 aprile dell’anno per chi ha compito 75 anni entro il 31 gennaio dell’anno stesso (in questo caso l’esenzione parte dal 1° gennaio dell’anno medesimo). La scadenza, invece, è il 31 luglio dell’anno se i 75 anni sono compiuti nel periodo 1° febbraio – 31 luglio dell’anno stesso (in questo caso l’esenzione parte dal secondo semestre).
Oltre al requisito anagrafico è anche necessario che il richiedente abbia un reddito che, insieme a quello del convivente, non superi 8.000 euro. Il requisito deve essere verificato con riferimento all’anno precedente a quello per il quale si vuole l’esenzione. Quindi, per l’esenzione canone RAI 2023 over 75, il reddito da prendere a riferimento è quello dell’anno d’imposta 2022.
L’invio della richiesta è con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC, all’indirizzo [email protected] (occorre firmare digitalmente);
- a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO;
- consegna a mano presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Se già chiesta per gli anni precedenti, il modello non deve essere ripresentato ogni anno. Bisogna, invece, comunicare il venire meno dei requisiti per l’esenzione. Ricordiamo anche che il beneficio spetta solo se la TV è presente nella casa in cui vive. Se c’è TV anche in una seconda casa non è possibile avere l’esonero.
Riassumendo…
- il 31 luglio 2023 scade il pagamento del canone RAI 2023 per hi paga con F24. In dettaglio scade:
- la seconda rata (45 euro) per chi ha scelto il pagamento semestrale
- le terza rata (23,93 euro) per chi ha scelto il pagamento trimestrale
- il 31 luglio 2023 scade anche l’invio all’Agenzia Entrate del modello per la richiesta di esenzione canone RAI 2023 per coloro che hanno compiuto 75 anni nel periodo 1° febbraio 2023 – 31 luglio 2023 (in questo caso l’esenzione scatta dal secondo trimestre) sempreché sia rispettato il requisito reddituale di 8.000 euro.