Canone Rai, esenzione scaduta ma c’è una seconda possibilità

La domanda per evitare l'addebito del canone rai doveva essere presentata entro il 31 gennaio. Ma c’è una seconda possibilità.
3 anni fa
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Canone rai
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Non tutti sono tenuti al pagamento del canone rai. Il nostro ordinamento, infatti, riconosce alcune categorie di esenzione. Ma attenzione, in alcuni casi, bisogna presentare la relativa domanda ogni anno, con scadenze ben definite. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Chi è esonerato dal pagamento del canone rai

Sono esentati dal pagamento del canone rai e dunque possono presentare la domanda per toglierlo dalla bolletta elettrica, le seguenti categorie:

  • coloro che non hanno un televisore in casa;
  • i cittadini di età superiore ai 75 anni con reddito annuo inferiore a 8 mila euro e nessun componente del nucleo con redditi propri;
  • i diplomatici e militari stranieri;
  • gli esercenti che si occupano della rivendita e riparazione di televisori tv.

Esenzione e dichiarazione da presentare

Nei casi sopra menzionati, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione.

I titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non hanno un televisore in casa, e che quindi hanno diritto all’esenzione, devono necessariamente ripresentare l’apposita domanda ogni anno, altrimenti se lo ritroveranno nuovamente in bolletta.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Esenzione scaduta ma c’è una seconda possibilità

Attenzione alle scadenze: la dichiarazione sostitutiva, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, deve essere presentata entro il 31 gennaio, ed esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno. Se la stessa, invece, viene presentata tra il 1° febbraio e il 30 giugno, si è esonerati soltanto dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.

 

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