Come fare per interrompere l’addebito del canone RAI sulla bolletta di un’utenza elettrica intestata ancora ad una persona deceduta?
Si pensi al caso del figlio che eredita l’appartamento nel quale l’utenza elettrica è ancora intestata al padre deceduto e all’ipotesi in cui il canone è addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al figlio sia su quella intestata al genitore defunto.
Il pagamento del canone RAI
Il canone RAI è pagato mediante addebito sulla bolletta dell’utenza elettrica in quanto, dal 2016, vale la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di televisore e, quindi, obbligato al pagamento della tassa.
La tassa è dovuta una sola volta l’anno per la stessa famiglia anagrafica (indipendentemente dal numero di televisori posseduti). Ad oggi ammonta a 90 euro annui addebitati in quote bimestrali dal 18 euro ciascuna.
Il decesso dell’intestatario: cosa deve fare l’erede
Ritornando all’ipotesi di cui in premessa, da quanto si evince dal sito istituzionale dedicato al canone RAI, per evitare l’addebito sull’utenza ancora intestata al deceduto è necessario che il figlio compili, in qualità di erede, il quadro B della dichiarazione sostitutiva prevista per il canone RAI.
Nel modulo (da inviare all’Agenzia delle Entrate), il figlio deve indicare, nell’apposita sezione, il proprio codice fiscale quale soggetto che già paga il canone mediante addebito sulla propria utenza. Dovrà, inoltre valorizzare il campo “data inizio”, in cui riportare la data da cui ricorrono i presupposti attestati (ossia il giorno del decesso del padre).
Se, il decesso, è avvenuto in una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno stesso. Ricordiamo che, la dichiarazione sostitutiva ha effetto per il canone dovuto in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
- se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno
- laddove i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone RAI non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno
- se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
Canone RAI, come presentare la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva per il canone RAI deve esser inviata all’Agenzia delle Entrate. Ciò può farsi:
- telematicamente, tramite l’apposita applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate
- oppure cartaceamente mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO), per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
E’ ammesso anche l’invio tramite PEC purché firmata digitalmente.
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