Canone RAI speciale 2020: confermati gli importi

La RAI fa anche sapere che fino al 31 maggio 2020 le imprese non riceveranno eventuali cartelle di pagamento per quanto riguarda il canone dovuto per il possesso del televisore nel locale
5 anni fa
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Cosa succede a chi salta una rata del canone RAI: pagare quella successiva non basta ad evitare questa sanzione
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 14 aprile 2020, del decreto MISE 20 dicembre 2019, sono confermati anche per quest’anno gli stessi importi dovuti per il Canone RAI speciale, ossia quello pagato da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto ed indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

Resta fermo che possono ottenere l’esenzione dal pagamento le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università, i centri sociali diurni per anziani, gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province.

La RAI tende la mano alle imprese

L’art. 1 del decreto MISE menzionato stabilisce, dunque, che per  l’anno  2020 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili  rimangono  fissati  secondo  le  misure  nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020. La tabella 3, si riferisce al canone dovuto da bar, ristoranti, alberghi ecc. Per il dettaglio degli importi è possibile consultare il sito della RAI al seguente link: http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx. Ciò che è importante considerare è che per l’allegato 3 ad esempio è prevista una suddivisione per categoria di attività e quindi, l’ammontare del canone dipende dal tipo di attività esercitata.

Inoltre, per la detenzione del solo apparecchio radiofonico il canone annuo di abbonamento ammonta a 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e Iva). Con riferimento a quanto dovuto, invece, da teatri, sale cinematografiche, l’importo dipende dalla categoria di “struttura”. La stessa RAI, inoltre, rende noto sul proprio sito istituzionale che, in considerazione di questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha portato con se inevitabili conseguenze negative sotto il profilo economico e di liquidità per imprese e lavoratori, non si disporrà sino al 31 maggio 2020, la notifica di nuove cartelle di pagamento inerenti il canone di abbonamento speciale. Si ricorda altresì che in seguito a quanto disposto dall’art.62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (decreto Cura Italia), il termine per il pagamento della seconda rata trimestrale del canone di abbonamento speciale è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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