Canone RAI sulla seconda casa, cosa cambia se viene tolto dalla bolletta

In ritorno al bollettino di c/c/ potrebbe avere conseguenze positive o negative (a seconda del caso) per il canone rai seconda casa
3 anni fa
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Il canone RAI è per famiglia nel senso che è da pagarsi una sola volta indipendentemente dal numero di televisori presenti in casa e dal numero di case in cui sono presenti i televisori. Cerchiamo di spiegarci meglio. Non c’è, dunque, canone rai seconda casa, salvo alcune eccezioni.

Dal 2016, in Italia, vige la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica di tipo D2 (utenza domestica residenziale) si considera anche possessore di TV. Dal citato anno, dunque, il canone è riscosso mediante addebito diretto nella bolletta dell’utenza stessa.

Si parla, anche se non da subito, di un possibile ritorno al bollettino di c/c (così era pagata la tassa prima del 2016).

La dichiarazione per non pagare

Nel caso in cui, nonostante si è intestatari di utenza domestica residenziale, non si possiede alcun televisore è possibile non avere l’addebito in bolletta, inviando, all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione (compilando il quadro A del modello).

Occorre, tuttavia, considerare l’ipotesi del canone Rai seconda casa. Si pensi al caso in cui, all’interno della stessa famiglia anagrafica, siano presenti due intestatari di due distinte utenze elettriche domestiche residenziali (ad esempio il marito è intestatario dell’utenza dove la famiglia vive e la moglie è intestatario di utenza elettrica residenziale della casa al mare, quindi, una seconda casa).

Il bollettino di c/c ed il canone rai seconda casa: quali rischi

Poiché abbiamo detto che il canone rai è per famiglia anagrafica (una stessa famiglia deve pagare il canone una sola volta e non per tanti televisori posseduti), nell’esempio di cui al paragrafo precedente (doppia utenza tra marito e moglie), al fine di evitare il doppio addebito in bolletta (quindi, sia su quello del marito che della moglie), è necessario trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B (in cui indicare il codice fiscale di colui sulla cui utenza si vuole sia addebitato il canone).

Il problema della citata comunicazione non si avrebbe, invece, laddove il canone sia pagato con bollettino di c/c, in quanto in tale ipotesi sarebbe sufficiente non pagare il bollettino stesso. Bisognerebbe, tuttavia, capire come, in questa circostanza, il fisco dovrebbe essere informato che per quella famiglia il canone è già pagato da uno degli altri componenti (un incrocio con i dati anagrafici presenti in comune potrebbe, ad esempio, essere una possibilità).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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