Il canone Rai, ancora oggi è riscosso dallo Stato mediante addebito diretto sulla fattura dell’utenza elettrica residenziale. Vige, infatti, dal 2016, la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di TV in casa e, quindi, soggetto al pagamento del canone.
Dal prossimo anno, si sta pensando, tuttavia, ad un ritorno al bollettino di c/c postale.
L’importo annuo dovuto, ricordiamo, è pari a 90 euro (addebitato nella bolletta in quote bimestrali da 18 euro ciascuna).
Esistono, comunque, casi di esenzione dal canone RAI.
L’assenza di TV in casa esonera dal canone RAI
Potrebbe accadere (cosa al quanto rara oggi) che, nonostante si è intestatari di utenza elettrica residenziale, non si possiede alcun apparecchio televisivo.
In tale ipotesi, al fine di evitare l’addebito in bolletta, è possibile presentare, all’Agenzia delle Entrate, l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il relativo quadro A.
Se tale dichiarazione sostitutiva è presentata entro il 31 gennaio dell’anno, scatta l’esonero per il canone RAI dell’intero anno. Laddove, invece, presentata nel periodo 1° febbraio – 30 giugno dell’anno, l’esonero si avrà esonero solo per il secondo semestre dell’anno stesso.
Il modello è da presentarsi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In alternativa è ammesso presentarlo, allegandovi un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Si tenga presenta che la dichiarazione ha validità annuale.
Esenzione per gli over 75
Per espressa disposizione di legge, sono esentati dal canone RAI coloro che hanno compiuto il 75° anno di età ed hanno un reddito (riferito all’anno precedente) che, insieme al quello del convivente, non supera gli 8.000 euro.
Anche in questo caso occorre inviare apposito modello di richiesta esenzione all’Agenzia delle Entrate Il modulo, una volta inviato, ha validità anche per le annualità successive, fino a quando non dovessero variare i presupposti per l’esenzione (in tal caso occorre comunicarlo all’Agenzia).
La richiesta di esenzione può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento)
- trasmessa, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]
- consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Si tenga, comunque, presente che l’esenzione spetta per:
- l’intero anno, se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio dell’anno stesso
- il secondo semestre dell’anno, se il compimento del 75° anno di età avviene nel periodo 1° febbraio – 31 luglio dell’anno stesso.
Anche diplomatici e militari stranieri esonerati dal canone RAI
Infine, sono esonerati dal pagamento del canone RAI, per effetto di convenzioni internazionali, i seguenti soggetti:
- agenti diplomatici
- funzionari o impiegati consolari
- funzionari di organizzazioni internazionali
- militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
Anche tali soggetti per avere il beneficio devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.
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