La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore non comporta il versamento di alcuna sanzione. Laddove la dichiarazione sia presentata sia per correggere errori a favore sia errori a sfavore si versa la sanzione amministrativa da 250 € a 2.000 €. La sanzione comunque può essere oggetto di ravvedimento. Qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare a cedolare secca e presenta una dichiarazione integrativa non saranno dovute sanzioni. Ammenochè l’integrazione non è limitata solo a tale correzione.
Tale indicazione è stata data dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°82 del 24 dicembre.
Canone di locazione: tassazione ordinaria o cedolare secca
In alternativa alla tassazione ordinaria Irpef, i redditi da locazione possono essere tassati con la cedolare secca al 21%. Per i contratti a canone concordato, l’aliquota è al 10%.
In particolare l’aliquota del 10% si applica ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988).
- nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.
Ad ogni modo, se si opta per la cedolare secca, non si paga: l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Le unità immobiliari per le quali si intende applicare la cedolare, devono rientrare:
- nelle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati)
- e devono essere locate a uso abitativo.
Dichiarazione integrativa e cedolare secca: la risoluzione n°82 del 24 dicembre
Nella risoluzione n° 82/e 2020, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul ravvedimento operoso e sulla presentazione della dichiarazione integrativa.
Quando si parla di dichiarazione integrativa?
Ipotizziamo che abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi, modello Redditi, omettendo di indicare un reddito da lavoro autonomo occasionale. Ciò ha comportato il versamento di un’Irpef inferiore rispetto a quella che effettivamente si sarebbe dovuta versare.
Ce ne accorgiamo dopo circa 60 giorni.
In tale caso parliamo di un errore a favore del contribuente che comporterà il versamento di una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, ex art. 8 del D.lgs 471/1997. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
Sarà inoltre necessario versare la maggiore imposta dovuta e la sanzioni per carenti e omessi versamenti comunque ravvedibile.
La stessa sanzione si applica anche qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.
Attenzione, trascorsi 90 giorni dal termine ordinario di presentazione delle dichiarazione irregolare l’omessa indicazione di un reddito configura l’infedeltà dichiarativa. Ciò comporta il versamento della sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
La sanzione del 90% assorbe anche quella del 30% per omesso versamento.
La dichiarazione integrativa per la cedolare secca
Detto ciò veniamo al caso in cui il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca.
Nella risoluzione n°82/E l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca (presentazione del modello RLI e versamento dell’imposta sostitutiva),
- e l’integrazione è limitata a detto elemento non è dovuta alcuna sanzione.
Ammenochè l’integrazione non è limitata solo a tale correzione. Se si apportano altre correzioni alla dichiarazioni originaria, ad esempio si inserisce un nuovo reddito prima omesso, sarà necessario versare anche le sanzioni.
Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.