Canone unico patrimoniale con lo sconto sulla pubblicità. Istruzioni Agenzia delle entrate

L'importo effettivamente spettante a titolo di credito d'imposta sarà determinato con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3 anni fa
2 minuti di lettura
Bonus servizi digitali 2021: domanda entro il 20 novembre

Il D.L. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, ha previsto uno specifico credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Su tale nuovo bonus si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 1 del 7 gennaio 2022. La prima del nuovo anno.

Il canone unico patrimoniale, CU

La Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, ha istituito il c.d canone patrimoniale unico.

Il canone unico patrimoniale sostituisce:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei
    comuni e delle province.

Il presupposto del canone, meglio conosciuto come tassa per l’occupazione del suolo pubblico, è:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

Il bonus per il pagamento del canone unico patrimoniale

Proprio a ristoro del canone patrimoniale unico pagato per l’anno 2021, il D.L. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, all’art.67-bis, ha previsto uno specifico credito d’imposta.

Il bonus è riconosciuto  in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495.

Il credito d’imposta e’ attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale unico 2021, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo non superiore a sei mesi.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, è stato stabilito che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere a tale credito d’imposta comunicano dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l’importo versato a titolo di canone patrimoniale per l’anno 2021. La comunicazione avviene esclusivamente con modalità telematiche. Utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Nella circolare n° 1 del 7 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:

  • il credito d’imposta è riconosciuto, in proporzione al canone versato per l’anno 2021,
  • per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.

Da qui, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone: per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero importo per 8 mesi dell’anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6 per l’intero anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6.

Difatti rileva solo il canone versato in riferimento ad un periodo temporale di 6 mesi.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

L’importo effettivamente spettante sarà determinato con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Sulla base delle risorse destinate alla misura, 20 milioni di euro e delle comunicazioni di spesa inviate all’Agenzia delle entrate.

 Nello specifico, il provvedimento individuerà la percentuale agevolativa da applicare all’importo del canone pagato (anche in ritardo) e comunicato al Fisco.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Calcolo interessi Buoni fruttiferi postali
Articolo precedente

Buoni fruttiferi postali serie Q, il problema del calcolo degli interessi

fatturazione_elettronica
Articolo seguente

Fattura elettronica forfettari, resta una libera scelta per tutto il 2022?