Molti cantieri di lavori 110 (ci riferiamo al superbonus) sono fermi. In alcuni casi per via della mancanza di materie prime necessarie per la loro esecuzione, in altri casi perché l’azienda ed il committente non hanno più liquidità necessaria alla prosecuzione. Quest’ultima ipotesi è conseguenza diretta delle numerose limitazione imposte dal legislatore alla cessione del credito. Uno strumento su cui soprattutto i committenti (proprietari degli immobili oggetto dei lavori) avevano riposto fiducia.
In pratica il committente invece di godere del 110 come detrazione in dichiarazione dei redditi (quindi aspettare anni prima di recuperare tutta o parte della spesa sostenuta) ha la possibilità di cedere il credito a terzi (inclusa l’impresa che ha fatto i lavori).
La ditta che abbandona il cantiere per lavori 110
In altri casi, comunque, i ritardi nei lavori 110 o la loro mancata conclusione secondo i piani pattuiti può essere dovuta al fatto che l’appaltatore abbia abbandonato proprio il cantiere. Nel senso che decide di non proseguire più secondo e piani e le condizioni stabilite nel contratto di appalto.
Quali sono le tutele in questo caso su cui il committente può fare leva per vedersi risarcire dei danni subiti?
Si pensi, ad esempio, al caso in cui, per cause imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice, non è stato raggiunto il SAL 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per godere del bonus per lavori 110 fatti su villette unifamiliari.
A questo proposito, infatti, ricordiamo che il superbonus per lavori su villette unifamiliari spetta fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 dicembre 2022 ma solo se entro il 30 settembre 2022 sia stati eseguiti lavori pari almeno al 30% dell’intervento complessivamente previsto.
Diciamo subito che alla base di un cantiere per lavori 110 certamente c’è un contratto di appalto stipulato tra committente ed impresa che deve eseguire gli interventi.
Il contratto di appalto
L’appalto nel nostro ordinamento giuridico è disciplinato dagli art. da 1655 a 1677 bis del codice civile.
Questa la definizione data dal legislatore
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
L’appaltatore a sua volta può dare in subappalto il lavoro da svolgere. Ciò, però può avvenire solo se il contratto di appalto stesso lo prevede. Quindi, deve esserci autorizzazione del committente (art. 1656).
Le tutele per i lavori 110
Alcune tutele per lavori 110 si trovano proprio nelle norme che disciplinano il contratto di appalto. Ad esempio, all’art. 1662 del codice civile è stabilito che il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Laddove, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto di appalto, il committente stesso può stabilire un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve attenere a tali condizioni. Se poi l’appaltatore nemmeno entro questo termine si adegua, allora il contratto di appalto si risolve automaticamente e il committente ha diritto al risarcimento del danno.
In caso di subappalto, il committente può agire sempre e comunque nei confronti dell’appaltatore. Sarà poi quest’ultimo a potersi rivalere sul subappaltatore (art. 1670).
Potrebbe, tuttavia, anche accadere che il cantiere per lavori 110 si sia bloccato per cause NON impotabili a nessuna delle parti.
Laddove il cantiere per lavori 110 sia lasciato abbandonato perché decede l’appaltatore, il contratto di appalto non si risolve ma continua con gli eredi. Tuttavia, il committente ha il diritto di recedere se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio (art. 1674). In quest’ultima ipotesi però il committente è obbligato a pagare agli eredi il valore dei lavori già fatti dall’appaltatore deceduto. Inoltre deve rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.