Il bonus 110 è in vigore a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed anche se, ad oggi, non è ancora decollato come ci si attendeva (causa i numerosi cavilli burocratici che bisogna affrontare), diversi sono i cantieri aperti sul nostro territorio aventi ad oggetto lavori edili ammessi all’agevolazione fiscale.
Ricordiamo che il bonus 110 si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo riconosciuta a fronte di spese sostenute per interventi edilizi “trainanti” e “trainati” eseguiti su immobili residenziali (anche condominiali) esistenti alla data di inizio lavori.
E’ ammessa la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I lavori ammessi al bonus 110
Sono considerati “trainanti” (nel senso che danno diritto al bonus 110% anche se realizzati singolarmente) i seguenti tipi di lavori:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Danno inoltre diritto al superbonus 110%, purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti (ecco perché definiti “trainati“):
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Il cartello da esporre in cantiere: tutti i dati da indicare
Per gli interventi a cui si applica il bonus 110, è previsto l’obblio, dal 1° gennaio 2021, di dare visibilità, nel cantiere, che trattasi di lavori inerenti tale beneficio.
A tal fine, è stabilito che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Per i cantieri già avviati al 1° gennaio 2021, il cartello andava integrato con la citata dicitura.
Come per altri lavori edili, inoltre, lo stesso cartello deve riportare anche i seguenti ulteriori dati:
- il comune (quello di ubicazione dell’immobile e ha rilasciato il permesso ai lavori)
- gli estremi del permesso ai lavori (sarebbe il protocollo delle CILAS)
- il tipo di proprietà oggetto dei lavori (quindi, “Privata”)
- il committente dei lavori
- il tipo di lavori (ad esempio “lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’immobile”)
- il progettista dei lavori
- il direttore dei lavori
- l’impresa esecutrice dei lavori.
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