La caparra confirmatoria è quella somma di denaro o quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto, per garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali (art. 1385 c.c.). In caso di inadempimento la parte adempiente che ha ricevuto la caparra confirmatoria ha facoltà di recedere dal contratto e trattenere la caparra.
Quando viene versata la caparra confirmatoria?
Quando viene sottoscritto un contratto tra le parti, ad esempio un contratto di locazione, il locatore e il locatario stabiliscono un caparra confirmatoria.
In questo modo, le parti s’impegnano ad onorare le clausole contrattuali: l’affittuario a versare un certo importo al locatore a titolo di caparra e il locatore a riceverlo e restituirlo alla cessazione o risoluzione contrattuale. L’art. 1385 del c.c. stabilisce: “
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”. Nel caso la caparra confirmatoria venga versata per un contratto di compravendita, la somma di denaro data a titolo di caparra, diventa un
anticipo sul prezzo di vendita dell’immobile o di un altro bene. Al contrario invece, se il contratto non si perfeziona, l’importo anticipato si traduce in una
clausola penale, trasformandosi in indennizzo per la parte inadempiente. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Caparra confirmatoria, quando bisogna versarla?[/tweet_box]