Caparra confirmatoria: che cos’è e quando si versa

La caparra confirmatoria è l’importo che una delle due parti versa all'altra a titolo di indennizzo in caso di inadempimento contrattuale.
9 anni fa
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Funzione della caparra confirmatoria e natura giuridica

La caparra confimatoria ha natura reale poiché presuppone, per la sua efficacia, che l’importo pattuito venga effettivamente consegnato all’altra parte. Secondo la giurisprudenza, la natura della caparra confirmatoria vale come “garanzia dell’esecuzione del contratto” e come “autotutela“. In merito a tale ultima funzione, la giurisprudenza afferma che: “il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte costituisce l’effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la loro volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale” (Cass. n. 6463/2008).

Caparra confirmatoria e inadempimento dell’obbligazione contrattuale

Nel caso di inadempimento dell’obbligazione contrattuale, il codice civile prevede due ipotesi:

  • l’inadempimento è imputabile alla parte che ha versato la caparra, l’altra può decidere di recedere dal contratto e di trattenere la caparra versata;
  • l’inadempimento è imputabile alla parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte ha la facoltà di recedere dal contratto e di richiedere il doppio della caparra versata.

In entrambi i casi, la parte non inadempiente può optare per l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali previste dall’art. 1223 c.c. (Cass. n. 18850/2004; n. 1301/2003). Leggi anche: Contratto di locazione con cedolare secca: sanatoria per mancato invio della raccomandata

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