Anche il condòmino dissenziente è tenuto a partecipare, in base alla sua quota millesimale di proprietà, agli interventi da superbonus 110% approvati dall’assemblea condominiale.
È quanto si evince dalle FAQ sul beneficio aggiornate dal MEF (Ministero dell’Economia e Finanze). Nel dettaglio il quesito affrontato è stato il seguente:
All’interno di un condominio si vogliono eseguire i lavori di rifacimento del cappotto termico ed usufruire del Superbonus. Durante l’assemblea per deliberare i lavori un condòmino dissente dalla decisione e lo fa rilevare nel verbale.
L’assemblea approva comunque l’intervento con le maggioranze previste dalla legge. I millesimi del condòmino dissenziente non vanno considerati e quindi non partecipa alle spese per il rifacimento del cappotto termico?
Il quorum assembleare per il superbonus 110% del condominio
In primo luogo dobbiamo ricordare che per la realizzazione di interventi che danno diritto al superbonus 110% (di cui all’art. 119 del decreto Rilancio), su parti comuni del condominio, è necessario che ci sia l’approvazione con apposita delibera assembleare.
Il comma 9-bis del citato art. 119, indica il quorum assembleare necessario a tal fine. In dettaglio è stabilito che le assemblee condominiali che devono dare il via libera ai lavori con il superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (vedi anche Superbonus 110%: la maggioranza assembleare per il finanziamento al condominio).
Superbonus 110% del condominio: partecipa alla spesa anche chi ha votato a sfavore
Detto ciò, con riferimento alla FAQ di cui in premessa, ecco la risposta del MEF
“La spesa per il lavoro di efficientamento energetico deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari va ripartita tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno di essi oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal condominio. Il rifacimento del cappotto termico dell’intero condominio è un intervento che si esegue sulle parti comuni e sono tenuti a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà tutti i condomini, compreso chi dissente dall’esecuzione dei lavori”.
Dunque, anche il condòmino che ha dato voto sfavorevole, dovrà, partecipare alle spese (e godrà, ovviamente del beneficio fiscale).
Potrebbero anche interessarti:
- Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su APE ante e post lavori
- Superbonus 110%: detrazione a metà per gli immobili ad uso promiscuo