Se sul condominio si realizza il cappotto termico (lavoro trainante) con il beneficio del superbonus 110%, è possibile fari rientrare nel predetto superbonus anche le spese per la sostituzione degli infissi ai locali commerciali presenti al piano terra dello stesso condominio?
È questa la domanda che affrontiamo in questo articolo togliendo qualsiasi dubbio a lettore.
Il cappotto termico sul condominio per il superbonus 110%
Dobbiamo, in primo luogo ricordare che il superbonus 110% spetta, tra l’altro anche sull’intervento di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari (è questo il c.d. cappotto termico realizzato sull’involucro esterno dell’edificio).
Il cappotto termico rappresenta un c.d. “intervento trainante”, ossia quello principale su cui può spettare il superbonus 110%.
Ci sono poi gli interventi c.d. trainati, ossia quelli sui quali è possibile godere del superbonus 110% solo laddove realizzati insieme ad uno degli interventi trainanti. Tra gli interventi trainati vi rientrano anche quelli efficientamento energetico (come ad esempio la sostituzione infissi; ecc.).
Per il superbonus 110% l’edificio oggetto dei lavori deve essere residenziale
Dunque, se ad esempio, sul condominio si esegue il cappotto termico (intervento trainante), il singolo condomino potrà godere del superbonus 110% sulla spesa di tale intervento (in base alla sua quota di partecipazione). Inoltre, se questi dovesse sostituire anche gli infissi sul proprio appartamento presente in condominio potrà godere, in proprio, del superbonus 110% anche per questa spesa (in quanto intervento trainato). Ciò è stato dett anche con riferimento alla realizzazione del cappotto termico interno.
Si tenga sempre presente, tuttavia, che condizione fondamentale per godere del superbonus 110% è che l’intervento eseguito (complessivamente anche insieme all’eventuale intervento “trainato”) porti ad un miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque ad una classe energetica superiore.
Detto ciò, l’altra condizione necessaria è che i lavori (trainanti e trainati) siano fatti su edifici/immobili di tipo residenziali/abitativi. Dunque, per la sostituzione degli infissi ai locali commerciali del condominio, non si potrà godere del superbonus 110% anche se si realizza il cappotto termico sull’edificio condominiale.
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