A novembre, per lavoratori dipendenti (e non solo) è in arrivo il bonus 150 euro previsto con il decreto Aiuti ter. Il contributo segue la scia del bonus 200 euro del primo decreto Aiuti.
Lo riceveranno in automatico, quindi, senza dover fare domanda (e nel rispetto dei requisiti previsti):
- lavoratori dipendenti (pagato in busta paga)
- pensionati
- percettori di NASPI e Dis-coll
- percettori di redditi di cittadinanza.
Anche colf e badanti lo riceveranno in maniera automatizzata. Lo avrà chi ha già fatto domanda anche per il bonus 200 euro.
Dovranno, invece fare richiesta:
- titolari di rapporti collaborazione coordinata continuativa
- lavoratori autonomi con o senza partita IVA
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
- lavoratori dello spettacolo
- incaricati alle vendite a domicilio.
Il lavoratori dipendenti hanno diritto all’indennità solo laddove la retribuzione imponibile del mese di novembre 2022 non è superiore a 1.538 euro. Il bonus 150 euro spetta anche a chi è assunto a novembre. Le altre categorie ne hanno diritto, invece, solo se il reddito personale del 2021 non risulti superiore a 20.000 euro (invece che 35.000 euro previsto per il bonus 200 euro).
Bonus 150 euro a novembre con impatto zero
Il bonus 150 euro di novembre 2022 è stato voluto dal legislatore come un’ulteriore misura contro il caro bollette. Tuttavia, rischia di annullarsi del tutto o in parte. La causa potrebbe essere il debito d’imposta che scaturisce dalla Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) come secondo o unico acconto (la cui scadenza è stabilita al 30 novembre 2022).
Si pensi, ad esempio, al lavoratore dipendente che ha presentato la Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021), con il Modello 730. Se dal modello scaturisce un debito d’imposta (saldo, primo acconto e secondo acconto) tale debito è trattenuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga. Queste operazioni di conguaglio avvengono a partire dal mese di luglio (saldo e primo acconto) e nel mese di novembre (secondo acconto).
Pensiamo, quindi, ad un dipendente con debito (secondo acconto) da 730 pari a 180 euro.
Stessa cosa dicasi per chi presenta la Dichiarazione redditi 2022 con il Modello Redditi. In questo caso il secondo acconto IRPEF deve essere pagato con il Modello F24. Quindi se ad esempio, il debito IRPEF da pagare entro il 30 novembre 2022 è di 200 euro, il contributo di 150 euro così come entra nelle tasche del contribuente automaticamente ne esce.