L’assegno di inclusione istituito con il DL n°48/2023, c.d. decreto Lavoro, sarà erogato ai beneficiari su una carta elettronica che prende il nome di carta di inclusione.
Tramite la carta sarà possibile prelevare o effettuare bonifici; al pari di quanto avviene per il reddito di cittadinanza, prelievi e bonifici possono essere effettuati secondo delle regole ben precise.
Anche gli acquisiti presso i negozi non sono totalmente liberi nel senso che ci sono alcuni beni o servizi che con la carta non possono essere acquistati.
L’assegno di inclusione
Il nuovo assegno di inclusione prenderà il posto del reddito di cittadinanza, per coloro i quali rispetteranno una serie di requisiti.
L’assegno di inclusione consiste in un’integrazione del reddito familiare:
- fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 euro al mese),
- ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Da qui, i suddetti importi andranno comunque moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (da 1 a 2,3).
In aggiunta all’assegno di inclusione, è prevista un’ integrazione per il pagamento dell’affitto.
L’integrazione è pari all’affitto annuo, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360. Ovvero di euro 1.800 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni. O da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
La carta di inclusione
L’assegno di inclusione sarà erogato attraverso una carta elettronica detta «Carta di inclusione».
Il decreto Lavoro dispone espressamente che
il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio
La carta potrà essere utilizzata oltre che per le stesse finalità della c.
In particolare:
- il prelievo è ammesso nel limite mensile non superiore ad euro 100 per singolo percettore, limite moltiplicato per la scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare;
- il bonifico è ammesso solo per pagare l’affitto al locatore come da integrazione mensile all’assegno di inclusione.
A ogni modo, con un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori casistiche ossia altri beni e servizi che potranno essere pagati con la Carta di inclusione.
Inoltre, con lo stesso decreto potranno essere fissati diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del sussidio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita’.
Ad esempio, la carta non potrà essere utilizzata per acquistare gratta e vinci.
Sarà invece possibile pagare le bollette, ma al pari della carta Rdc, si ritiene ragionevole pensare alla conferma del divieto di utilizzo della carta per:
- acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto,
- nonché servizi portuali,
- armi,
- materiale pornografico e beni e servizi per adulti,
- servizi finanziari e creditizi,
- trasferimento di denaro e assicurativi,
- articoli di gioielleria,
- di pellicceria,
- acquisti presso gallerie d’arte e affini, e in club privati.
Queste sono le condizioni nel rispetto delle quali potrà essere utilizzata la carta di inclusione.