Una cartella esattoriale è sempre qualcosa di spiacevole da ricevere. Se arriva è perché non si è pagato un debito verso il fisco. E se non si è pagato un debito due sono i motivi. Perché al momento della scadenza non c’era quella liquidità necessaria per poterlo fare oppure perché si vogliono evadere “consapevolmente” le tasse.
Ad ogni modo, quando arriva la cartella, proprio al fine di andare incontro alle possibili difficoltà economiche in cui può trovarsi il contribuente, a questi gli è data possibilità di rateizzare l’importo dovuto e risultante dalla cartella medesima.
La legge di bilancio 2023, inoltre, concede la possibilità di aderire alla c.d. rottamazione quater. Ossia possibilità di pagare solo la quota capitale del debito con azzeramento di sanzione ed interessi. Questa chance però non è concessa per tutte le cartelle esattoriali. La rottamazione quater è limitata a quei debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Come rateizzare una cartella esattoriale ammessa alla rottamazione quater
La rottamazione quater di una cartella esattoriale non è automatica. Chi può, e vuole, aderire dovrà fare domanda all’agente riscossione e dovrà farla, salvo proroghe, entro il 30 aprile 2023 (che probabilmente slitterà al 2 maggio essendo il 30 di domenica). La richiesta di adesione dovrà farsi in via telematica secondo modalità che dovranno ancora definirsi.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare se intende pagare in unica soluzione o a rate. La scelta del pagamento rateale non è subordinata alla dimostrazione della difficoltà economica della famiglia. Quindi, è completamente libera. L’unico vincolo è il numero di rate. Si potrà scegliere un numero massimo di 18 rate.
L’Agente riscossione risponderà al contribuente entro il 30 giugno 2023, indicando l’importo da pagare a seguito della rottamazione e le scadenze di pagamento.
Le scadenze di pagamento della rottamazione quater
Se il pagamento dovuto a seguito dell’adesione alla rottamazione quater è in unica soluzione, la scadenza è fissata al 31 luglio 2023.
In caso di pagamento rateale, invece, le prime due rate avranno scadenza il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno pagate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi. Sono concessi i c.d. 5 giorni di tolleranza. In pratica se non si paga entro le citate scadenze si hanno ulteriori 5 giorni per versare. Se non si paga nemmeno entro i 5 giorni, si decade dalla definizione agevolata. La decadenza si ha anche se si salta una sola rata di quelle previste.
Trovi qui il calendario completo della rottamazione quater.
Il rateizzo della cartella esattoriale esclusa dalla rottamazione
Ad ogni modo, anche se una cartella esattoriale non rientra nella rottamazione quater è, comunque, possibile chiedere la rateizzazione. Se trattasi, ad esempio, di cartella notificata dall’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), occorre però distinguere a seconda dell’ammontare del debito da rateizzare. In particolare se trattasi di una somma fino a 120.000 euro oppure di un importo superiore.
Se l’importo della cartella esattoriale da ratizzare NON è superiore a 120.000 euro NON bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica. Le rate massime ottenibili sono 72, quindi 6 anni e possono essere costanti o crescente a scelta del contribuente. La rateizzazione può essere chiesta:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate-Riscossione
- oppure compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Laddove, invece, l’importo da rateizzare è superiore a 120.000 euro, bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica per pagare. Alla richiesta, quindi, bisogna allegare l’ISEE del nucleo familiare. L’istanza di ratizzo si presenta compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.