La cartella esattoriale senza motivazione è illegittima. Deve necessariamente specificare le ragioni di fatto e di diritto che sono ala base delle pretesa erariale. E’ questa la conclusione a cui giunge una recente pronuncia della Commissione regionale tributaria di Trento, con la sentenza n. 26 del 2012.
Cartella esattoriale nulla: la sentenza della Ctr di Trento
La vicenda ha origine dal ricorso presentato dal contribuente che lamentava la carenza della motivazione della cartella di pagamento, mancante pure dell’indicazione del responsabile del procedimento e che non era stata anticipata dalla necessaria notifica di un avviso bonario.
Il giudice tributario di Trento ha giudicato carente e lacunoso il contenuto della cartella esattoriale, visto e considerato che si trattava del primo atto con cui si era chiesto al contribuente il pagamento dei tributi e della relative sanzioni e interessi maturati. Ciò che contesta la Commissione tributaria regionale di Trento è la mancanza di chiarezza, visto che non si capivano i motivi della pretesa impositiva, né risultavano precisate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa pretesa ad oggetto della cartella Equitalia. In particolare dalla cartella esattoriale non venivano alla luce le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi. Sulla base di ciò, la Commissione tributaria regionale di Trento ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale visto il lacunoso operato dell’ufficio dell’agente della riscossione che ha provveduto a inviare la stessa cartella di pagamento.